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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20107/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione della Corte di appello di Bari che ha riconosciuto la sentenza rumena del Tribunale di Piatra Neamt (31.10.2024, definitiva 04.12.2024) di condanna per rapina qualificata con sospensione condizionale della pena sotto sorveglianza. Il ricorrente contestava l'adattamento operato dalla Corte di appello, che ha equiparato la sospensione sotto sorveglianza rumena all'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ord. Pen.) e ha trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza per la determinazione delle prescrizioni. La difesa sosteneva che, alla luce della riforma (c.d. Riforma Cartabia e art. 20-bis cod. pen.), la misura italiana più aderente sarebbe stata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, piuttosto che l'affidamento in prova, perché più coerente con la finalità di sorveglianza e svolgimento di attività lavorativa prevista dalla sentenza rumena; inoltre era stata segnalata la disponibilità di un ente idoneo per l'esecuzione della sanzione sostitutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e in parte inammissibile. Ha confermato la correttezza del riconoscimento della sentenza straniera da parte della Corte di appello e l'adeguamento effettuato: la Corte di appello ha individuato nell'affidamento in prova al servizio sociale la misura italiana maggiormente affine alla sospensione condizionale rumena, riducendo la durata a 2 anni e 9 mesi in ragione del presofferto, e ha adempiuto all'obbligo di informare l'Autorità dello Stato di emissione. La Cassazione ha ritenuto improprio il riferimento al d.lgs. 161/2010 e infondata la richiesta di sostituire la misura con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, perché l'adattamento riguarda l'adeguamento della sorveglianza e delle prescrizioni senza mutare la natura della decisione o sostituire la pena inflitta (le pene sostitutive sono materia di cognizione del giudice di merito). Ha inoltre ricordato che, ai sensi della normativa europea e del d.lgs. 38/2016, l'adeguamento non può aggravare durata o contenuto degli obblighi originari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamate dal ricorrente come vizi impugnatori; la Corte ha richiamato i limiti di sindacato della Cassazione sui motivi ammessi e ha ritenuto i motivi in parte inammissibili

  • art. 20-bis cod. pen.

    Disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi; la difesa invocava tale norma per sostenere la maggiore affinità del lavoro di pubblica utilità, ma la Corte ha ritenuto che l'adattamento della sospensione condizionale non possa trasformare la natura della decisione straniera sostituendo la pena

  • d.lgs. 161/2010

    Il riferimento a questo decreto è stato considerato improprio dal giudice e non rilevante nel caso di specie

  • d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38

    Attua la decisione-quadro UE 2008/947 relativa al reciproco riconoscimento delle sentenze con sospensione condizionale o sanzioni sostitutive; stabilisce competenze (Corte di appello per l'esecuzione passiva), regole di adeguamento e il divieto di aggravamento delle prescrizioni

  • art. 4 d.lgs. n. 38/2016

    Catalogo degli obblighi e prescrizioni rilevanti per l'esecuzione in altro Stato membro (richiamato nel quadro interpretativo)

  • art. 9 d.lgs. n. 38/2016

    Individua la competenza territoriale della Corte di appello per decidere sul riconoscimento e trasferimento della sorveglianza

  • art. 10, commi 2 e 3, d.lgs. n. 38/2016

    Disciplina l'adeguamento delle prescrizioni in caso di incompatibilità con l'ordinamento interno, prevedendo deroghe minime e il divieto di aggravamento

  • art. 14, comma 1, d.lgs. n. 38/2016

    Stabilisce che, pronunciata la sentenza di riconoscimento, la sorveglianza è disciplinata secondo la legge italiana

  • art. 735, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede che la Corte di appello sostituisca alla misura straniera la liberazione condizionale e che il magistrato di sorveglianza nel determinare prescrizioni non possa aggravare il trattamento rispetto allo Stato straniero

  • art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. Pen.)

    Regola l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte di appello l'ha ritenuta l'istituto più affine alla sospensione con prescrizioni imposta dallo Stato di condanna

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 38/2016 e art. 22 L. 69/2005

    Impediscono il ricorso per cassazione per vizi di motivazione in materia di esecuzione di misure europee; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura motivazionale

Massime di principio

  • Il riconoscimento di una sentenza straniera con sospensione condizionale spetta alla Corte di appello del distretto di residenza o trasferimento e deve essere adattato secondo il d.lgs. 38/2016 senza aggravare contenuto o durata delle prescrizioni originarie
  • L'adeguamento consiste nel trovare l'istituto domestico più affine alla natura e alle prescrizioni della misura estera; tuttavia l'adattamento non può mutare la natura della decisione straniera sostituendo la pena inflitta (le pene sostitutive sono di competenza del giudice di cognizione)
  • Il magistrato di sorveglianza, una volta pronunciata la decisione di riconoscimento, determina le prescrizioni pratiche dell'espiazione in Italia ma non può aggravare il trattamento rispetto allo Stato di condanna
  • La Corte di cassazione ha limiti di sindacato sui vizi di motivazione in materia di esecuzione di misure europee: molti profili motivazionali risultano inammissibili per cassazione per espressa previsione normativa
  • Se si ritiene che un istituto nazionale (es. lavoro di pubblica utilità) sia più aderente alla misura estera, la questione ricade sulla corretta individuazione dell'istituto da parte della Corte di appello e, se del caso, sull'azione del giudice di cognizione; non è sempre legittimo trasformare l'oggetto dell'adattamento in una diversa sanzione

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