Sentenza del 01/02/2019 n. 3069 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro una cartella di pagamento relativa al recupero di imposta sul reddito d'impresa per ricavi non contabilizzati. Ha sostenuto, principalmente, che l'avviso di accertamento presupposto non fosse stato validamente notificato, poiché la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale non era stata effettivamente ricevuta né ritirata. Ha inoltre contestato la mancata rinnovazione della notifica, la preclusione delle contestazioni sull'avviso e, in subordine, il merito della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento, poiché il plico era stato inviato alla sede sociale, depositato presso l'ufficio postale per temporanea assenza del destinatario ed era stata spedita la comunicazione di avvenuto deposito. Il perfezionamento si è verificato decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, anche senza effettiva ricezione o ritiro del plico. Non era quindi necessaria la rinnovazione della notifica. Poiché l'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato e non impugnato, le contestazioni relative alla pretesa tributaria erano ormai precluse. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 10.200 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 890 del 1982, articolo 8
"La notificazione a mezzo posta ... si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale"
In caso di mancata consegna per assenza del destinatario, la notifica si perfeziona mediante il deposito del plico, la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito e il decorso di dieci giorni. È sufficiente provare la spedizione della raccomandata informativa; non è necessaria la sua effettiva ricezione o il ritiro del plico.
Decreto legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, comma 3
Quando un atto tributario autonomamente impugnabile, come l'avviso di accertamento, è stato regolarmente notificato e non viene impugnato, non possono essere recuperate successivamente, tramite l'impugnazione di un atto successivo, le contestazioni relative alla pretesa contenuta nell'atto ormai definitivo.
Legge n. 890 del 1982, articolo 14
La notificazione dell'avviso di accertamento effettuata direttamente dall'ufficio impositore tramite il servizio postale è stata ritenuta ammissibile secondo la procedura prevista dalla normativa postale.
Costituzione, articoli 3, 24 e 111
Le garanzie di uguaglianza, difesa e giusto processo non impongono necessariamente la conoscenza effettiva e materiale dell'atto, essendo sufficiente un livello di conoscibilità potenziale stabilito dalla legge.
Legge n. 212 del 2000, articolo 6
La disposizione è stata invocata dalla contribuente in relazione alle garanzie del contribuente, ma la Corte non ha ravvisato una violazione, ritenendo correttamente eseguita la notifica.
Articolo 360 c.p.c.
La società ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazioni e false applicazioni di legge; tali motivi sono stati ritenuti infondati o assorbiti.
Articolo 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia sul merito è rimasta assorbita, poiché la validità della notifica e la definitività dell'avviso impedivano comunque l'esame successivo della pretesa.
Massime di principio
- Per le notifiche postali effettuate in caso di assenza temporanea del destinatario, il mancato ritiro del plico non impedisce il perfezionamento della notifica se sono stati eseguiti correttamente il deposito presso l'ufficio postale, l'invio della comunicazione di avvenuto deposito e il decorso del termine legale.
- La validità della notifica non richiede necessariamente la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, ma la corretta realizzazione degli adempimenti che consentono la sua conoscibilità legale.
- Il destinatario deve verificare tempestivamente la corrispondenza e gli avvisi postali presso la sede legale o il domicilio fiscale, perché il mancato ritiro può comunque far decorrere i termini per impugnare.
- Se l'atto presupposto, come un avviso di accertamento, è stato regolarmente notificato e non viene impugnato entro i termini, la pretesa diventa definitiva e non può essere contestata successivamente impugnando soltanto la cartella di pagamento.
- La rinnovazione della notifica da parte dell'amministrazione è necessaria solo quando la prima notifica è invalida, non quando essa si è perfezionata secondo le formalità previste anche se il destinatario non ha ritirato l'atto.
- In presenza di una cartella fondata su un atto presupposto non notificato, la contestazione della mancata notifica può essere fatta valere contro la cartella; tuttavia, se l'amministrazione dimostra la regolarità della notifica, le contestazioni sul merito dell'accertamento possono risultare definitivamente precluse.
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