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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2347/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione di consegna eseguita in virtù di un mandato d'arresto europeo per i reati di partecipazione ad organizzazione criminale, tratta di esseri umani e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Deduce la violazione degli artt. 1 e ss. della legge n.69/2005 sostenendo che la Corte territoriale non ha valutato l'infondatezza della notizia di reato: in un diverso procedimento emerge, a suo dire, l\'incompatibilità temporale tra la data dei fatti indicati nel mandato (2022) e la presenza del ricorrente in Italia nello stesso periodo (dichiarazione della persona offesa). Inoltre censura l\'uso del mandato d\'arresto europeo a fini investigativi e invoca la giurisprudenza sulla possibilità dell\'autorità giudiziaria italiana di controllare i "gravi indizi" di colpevolezza e, se del caso, di applicare motivi di rifiuto facoltativo (art. 18-bis e correlati).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il motivo ometta di considerare le modifiche normative introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10, che hanno eliminato, nella procedura passiva di consegna, il controllo da parte dell\'autorità giudiziaria sui gravi indizi di colpevolezza (soppressione del periodo in art.17, comma 4, legge n.69/2005). Ne consegue che la mancata indicazione dei gravi indizi non costituisce legittimo motivo di rifiuto della consegna, nemmeno facoltativo. La Corte ha altresì ricordato la riduzione delle allegazioni richieste nel mandato d\'arresto a seguito delle modifiche (riferimento ad art.6 e abrogazione di commi), e ha considerato generiche le deduzioni sulla residenza in Italia del ricorrente, non suffragate da elementi tali da imporre l\'applicazione dell\'art.19, comma 1, lett. b). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. È stata disposta la comunicazione alla Cancelleria ai sensi dell\'art.22, comma 5, legge n.69/2005.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005 (delega per l\'esecuzione del mandato d\'arresto europeo)

    Quadro normativo di riferimento per il mandato d\'arresto europeo; la sentenza richiama in particolare le disposizioni modificate dal d.lgs. 2/2021 che incidono sulla procedura passiva di consegna

  • art. 17, comma 4, legge n. 69/2005

    Secondo la Corte, il periodo che prima prevedeva un controllo sui "gravi indizi" è stato soppresso dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10; conseguentemente l\'autorità giudiziaria italiana non effettua più un controllo di merito sui gravi indizi nella fase di consegna

  • art. 6, legge n. 69/2005

    Riferimento alle allegazioni e alla documentazione richiesta nel mandato d\'arresto; dopo le modifiche normative è stata drasticamente ridotta la quantità di allegazioni necessarie, rendendo impropria una censura basata sulla presunta carenza documentale

  • art. 19, comma 1, lett. b), legge n. 69/2005

    Norma che contempla fattispecie di rifiuto o eccezioni legate alla presenza o residenza; la Corte osserva che per ottenere l\'applicazione occorrono deduzioni puntuali e provate, mentre nel caso di specie l\'asserita residenza in Italia è risultata generica

  • art. 18-bis, legge n. 69/2005 (richiamato in motivazione)

    Previene l\'esercizio di motivi di rifiuto facoltativo; il ricorrente invocava la giurisprudenza relativa a questa previsione, ma la Corte ha ritenuto la richiamata possibilità di controllo non più operativa nella misura invocata, alla luce delle modifiche normative

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    Intervento normativo chiave: ha modificato la disciplina del mandato d\'arresto europeo abrogando il controllo sui gravi indizi nella procedura di consegna e riducendo le allegazioni documentali richieste al mandato

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021 (Ferrari, Rv. 282118)

    Decisione di legittimità richiamata che conferma l\'effetto delle modifiche normative: la mancata indicazione dei gravi indizi non costituisce motivo legittimo di rifiuto della consegna dopo le modifiche del d.lgs. 2/2021

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. 2/2021 il giudice italiano nella procedura passiva di esecuzione del mandato d\'arresto europeo non compie un controllo di merito sui "gravi indizi"; l\'assenza di una puntuale descrizione degli indizi nel mandato non costituisce, di per sé, motivo legittimo di rifiuto
  • Le censure basate su una presunta carenza documentale o sull\'incompatibilità temporale (alibi) devono essere formulate con elementi probatori precisi e non basarsi su deduzioni generiche; altrimenti rischiano di essere ritenute inammissibili
  • La contestazione che il mandato sia stato usato a fini investigativi richiede specifiche e circostanziate allegazioni per prospettare un motivo di rifiuto: mere affermazioni generiche non sono sufficienti
  • Se il difensore vuol chiedere l\'applicazione di eccezioni legate alla residenza o ad altre cause di non consegna (art.19 o altri motivi), occorre dedurre fatti concreti e documentazione puntuale per convincere il giudice italiano dell\'esistenza del presupposto
  • Chi propone ricorso in Cassazione contro una decisione di consegna, senza fondamento sostanziale alla luce delle modifiche normative, rischia l\'inammissibilità e sanzioni pecuniarie (spese e ammenda)
  • Strategia difensiva consigliata in casi analoghi: raccogliere e depositare documenti probatori precisi (certificati di presenza, timbri, dichiarazioni formalmente rese), motivare puntualmente la natura investigativa del mandato con elementi fattuali concreti, e invocare specifiche norme di rifiuto solo se gli elementi probatori sono chiari e completi

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