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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13046/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui il Ministero aveva intimato il pagamento di una somma di euro 32.558 per avere effettuato transazioni finanziarie in contanti, senza l’intervento di intermediari abilitati. Il destinatario aveva proposto opposizione deducendo, tra l’altro, la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione ex art. 28 l. n. 689/1981. La Corte d’appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva però ritenuto che la convocazione del trasgressore e la sua audizione fossero atti interruttivi della prescrizione, valorizzando anche la presenza del difensore all’incontro e l’elezione di domicilio presso di lui. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 115 e 132, n. 4, c.p.c., per avere il giudice attribuito al ricorrente una mancata contestazione "netta ed inequivoca" della convocazione, nonostante la sua difesa avesse contestato il mancato deposito del fascicolo ministeriale e quindi la prova dell’audizione; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento alla dedotta nullità dell’ingiunzione per mancata audizione ex art. 18 l. n. 689/1981 e alla mancata prova della presunta audizione; 3) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere il giudice del rinvio ritenuto assolto l’onere probatorio del Ministero sulla sola base dell’elezione di domicilio presso il difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri due. Ha affermato che, in tema di prescrizione del diritto a riscuotere i proventi di sanzioni amministrative, hanno efficacia interruttiva soltanto gli atti procedimentali che esprimano in modo tipico e formale l’esercizio della pretesa sanzionatoria e siano diretti a far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria. Per questo, la convocazione del trasgressore e la relativa audizione non possono essere considerate atti idonei a interrompere la prescrizione, perché non hanno quella funzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, ritenuti i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte ha accolto l’originaria opposizione e annullato la sanzione. Il Ministero è stato condannato alle spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 28 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Ai fini della prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative, interrompono il termine solo gli atti procedimentali che costituiscono esercizio della pretesa sanzionatoria e che siano diretti a far valere il credito dell’amministrazione.

  • art. 18 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato dalla difesa del ricorrente come fonte della dedotta nullità dell’ingiunzione per mancata audizione.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la decisione di merito nella parte in cui avrebbe attribuito rilievo a una circostanza non adeguatamente provata o non specificamente contestata.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare il governo della prova da parte del giudice di merito, ritenuto fondato su un solo elemento indiziario.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare un vizio motivazionale della sentenza d’appello.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripartizione e all’assolvimento dell’onere della prova in ordine alla convocazione e all’audizione del trasgressore.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la censura di violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il motivo di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 384 c.p.c.

    Utilizzato per decidere la causa nel merito, una volta cassata la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In materia di prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative, l’effetto interruttivo è riservato agli atti che, per contenuto e forma, manifestino in modo tipico l’esercizio della pretesa sanzionatoria dell’amministrazione.
  • Non interrompono la prescrizione gli atti meramente procedimentali o preparatori, anche se denotano un’intenzione di procedere alla riscossione, quando non siano diretti a far valere il credito sanzionatorio in modo giuridicamente qualificato.
  • L’audizione del trasgressore e la sua convocazione, di per sé, non sono atti idonei a interrompere la prescrizione ex art. 28 l. n. 689/1981.
  • Ai fini dell’accertamento del decorso della prescrizione, il giudice di merito deve verificare con rigore la prova dell’atto interruttivo e non può desumerla da elementi non univoci o da mere presunzioni prive di adeguato fondamento.
  • Quando la causa è già matura e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito, accogliendo l’opposizione e annullando la sanzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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