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Sentenza

Sentenza n. 7034/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202405695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazioni comunali del 9 giugno 2014 di rigetto della domanda di condono edilizio relativa al mutamento parziale di destinazione d’uso di Villa Mattarana e alla chiusura di un portico laterale; in appello, sentenza del TAR Veneto n. 2017/2023 che aveva respinto il ricorso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari e gestori)

Prevale il privato

La controversia

Gli interessati avevano chiesto il condono per il mutamento, anche parziale, della destinazione d’uso dell’immobile storico a ristorante e per la chiusura di un portico laterale. Il diniego comunale del 9 giugno 2014 era fondato esclusivamente sul parere negativo della Soprintendenza del 19 giugno 1996. Gli appellanti hanno censurato la sentenza del TAR Veneto per difetto di istruttoria e di motivazione, poiché non aveva considerato che la stessa Soprintendenza, con atti del 2 dicembre 2019 e del 25 giugno 2020, aveva superato il precedente parere e giudicato compatibili gli interventi a seguito di un progetto di riordino culturale dell’immobile, comprensivo di una sala museale ed espositiva.

La decisione

L’appello è accolto e la sentenza del TAR Veneto è riformata. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il parere negativo del 1996 era stato sostanzialmente rimosso dalle successive determinazioni favorevoli della stessa Soprintendenza. Poiché il parere del 1996 costituiva l’unico presupposto del diniego comunale, e gli atti statali e comunali appartenevano al medesimo contesto procedimentale, il superamento del presupposto ha comportato la caducazione dell’atto comunale consequenziale secondo il criterio simul stabunt, simul cadent. Il principio opera anche quando il presupposto sia superato in via amministrativa, e non soltanto quando venga annullato in sede giurisdizionale. Sono quindi annullate le determinazioni comunali n. 159234 e n. 159250 del 9 giugno 2014. Spese di entrambi i gradi integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Massime di principio

  • La caducazione dell’atto presupponente consegue quando l’atto presupposto costituisce il suo fondamento unico e imprescindibile, gli atti appartengono alla stessa serie procedimentale e il secondo deriva dal primo in modo necessario, senza nuove valutazioni di interessi: in tale situazione il venir meno del presupposto travolge l’atto conseguente.
  • L’effetto caducante dell’atto presupposto non dipende soltanto dal suo annullamento giurisdizionale: può derivare anche dal suo sostanziale superamento o ritiro in autotutela da parte della stessa amministrazione che lo aveva adottato.
  • Quando il diniego di un condono edilizio è fondato esclusivamente su un parere paesaggistico negativo, il successivo superamento di quel parere da parte dell’autorità che lo aveva reso comporta la caducazione del diniego comunale, se gli atti sono inseriti nel medesimo rapporto procedimentale e il Comune non ha fondato il diniego su ragioni autonome.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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