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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05424/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza n. 27086 del 16/07/2025 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente denunciava un "errore di fatto": omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al difensore di fiducia, con violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU; per tale ragione lamentava compressione del diritto di difesa (impossibilità di depositare memorie o motivi aggiunti ex artt. 611 e 611-bis c.p.p.). Aveva inoltre tentato la rescissione del giudicato davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta e poi proposto il ricorso straordinario ex art. 625-bis, richiedendo la sospensione dell'esecutività della condanna ex art. 625-bis, comma 2 c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che l'ordinanza impugnata era stata pronunciata "con procedura de plano" (art. 610, comma 5-bis c.p.p.), e non all'esito di un giudizio camerale: pertanto non poteva esservi alcuna omissione di comunicazione della data di camera di consiglio, né un errore percettivo discendente dalla lettura degli atti. La possibilità di proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammessa solo se sussiste un concreto errore di fatto o percettivo che abbia inciso sul processo formativo della volontà; nel caso di specie tale requisito non ricorreva. Per questi motivi il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla sentenza impugnata; riguarda la pronuncia di sentenze particolari (es. patteggiamento) che possono essere oggetto di impugnazione

  • art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di dichiarare l'inammissibilità "con procedura de plano" (senza formalità, senza fissazione della camera di consiglio partecipata); qui motivazione centrale per escludere omissione di comunicazione della data

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Strumento del ricorso straordinario contro decisioni rese de plano; la sua utilizzazione è ammessa ma condizionata all'effettiva presenza di un errore di fatto/percettivo che incida sulla decisione

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Regola la trattazione scritta/udienza; qui citata rispetto ai diritti di deposito di memorie e contraddittorio, ma la Corte osserva che tali garanzie non si attivano quando la decisione è resa de plano

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria per il ricorrente; applicata per la declaratoria di inammissibilità e per la liquidazione della somma alla Cassa delle ammende

  • art. 127, comma 9 cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare il modello procedimentale che esclude il contraddittorio quando si deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella ricostruzione degli atti processuali perché il ricorrente aveva inizialmente chiesto la rescissione del giudicato; la Corte d'appello aveva indicato però come corretta via il ricorso straordinario ex art. 625-bis

  • Cost., artt. 24 e 111 e CEDU, art. 6

    Diritti invocati dal ricorrente (diritto alla difesa e giusto processo); la Corte ha valutato che tali garanzie non erano state violate posto il carattere de plano dell'ordinanza

Massime di principio

  • Una pronuncia di inammissibilità "con procedura de plano" (art. 610, comma 5-bis c.p.p.) non è un giudizio camerale partecipato: non c'è obbligo di comunicare una data di camera di consiglio né di instaurare il contraddittorio in quella fase
  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è esperibile contro le decisioni rese de plano, ma solo quando si dimostri un errore di fatto o di percezione delle risultanze processuali tale da aver determinato una decisione diversa; l'allegazione generica di mancata comunicazione non è sufficiente se la decisione è stata adottata "de plano"
  • Per valutare l'esistenza di un "errore percettivo" occorre verificare se la Corte abbia effettivamente travisato gli atti: se la mancanza lamentata deriva dalla corretta applicazione di una norma procedurale, non sussiste errore rilevante
  • Se il difensore ritiene di aver usato lo strumento processuale non corretto, è opportuno che prima di reiterare l'impugnazione chiarisca l'oggetto dell'impugnazione e il rimedio adeguato (es. ricorso straordinario vs istanza di rescissione), per evitare condanne per inammissibilità e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Le doglianze relative al diritto di difesa (Cost. e CEDU) richiedono una dimostrazione precisa dell'effettivo pregiudizio: mera asserzione di mancata comunicazione non basta quando la procedura legislativa esclude l'obbligo di comunicazione

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