Sentenza del 21/02/2017 n. 252 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IVA - rimborso - fallimento - credito - compensazione - art. 56 L.F. - applicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva compensato un credito IVA chiesto a rimborso, derivante dalla dichiarazione Modello VR 2004 e ceduto dal fallimento, con debiti tributari iscritti a ruolo. Sosteneva che mancassero i presupposti della compensazione fallimentare previsti dall’art. 56 della Legge Fallimentare e dall’art. 1243 c.c., oltre a dedurre ulteriori questioni sulla legittimazione passiva e sulla tardività della formazione e notificazione dei ruoli.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso e annullato la compensazione. In appello, tuttavia, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto legittima l’operazione. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 56 L.F., è sufficiente che il fatto genetico dell’obbligazione tributaria sia anteriore alla dichiarazione di fallimento; non è necessario che il credito erariale sia già liquido ed esigibile al momento dell’apertura della procedura. Il principio è applicabile anche in materia tributaria. L’eccezione di decadenza non è stata esaminata perché non era stata tempestivamente proposta in primo grado. L’appello dell’Agenzia è stato quindi accolto, con compensazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 56 Legge Fallimentare
La compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del fallimento diventa liquido od esigibile dopo l’apertura della procedura concorsuale, purché il fatto genetico dell’obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento.
La compensazione è possibile anche se uno dei crediti diventa liquido ed esigibile dopo il fallimento, purché l’origine dell’obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento. La regola si applica anche ai rapporti tributari.
Art. 1243 del Codice civile
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione ai presupposti della compensazione, ma la decisione ha fondato principalmente la legittimità dell’operazione sull’art. 56 L.F.
Art. 120 Legge Fallimentare
È stato invocato dalla ricorrente per contestare la legittimazione passiva del fallimento e della cessionaria, ma la sentenza non ha accolto tali argomentazioni.
Art. 32 D.lgs. 546/1992
Le eccezioni non tempestivamente formulate nel ricorso introduttivo e non successivamente dedotte nei limiti processuali previsti non possono essere esaminate dal giudice tributario.
Massime di principio
- In una procedura fallimentare, la compensazione tra un credito del fallito e un controcredito dell’amministrazione può essere ammessa anche se il controcredito diventa liquido o esigibile dopo la dichiarazione di fallimento, quando la causa genetica dell’obbligazione è anteriore.
- Il principio della compensazione fallimentare può applicarsi anche ai crediti e debiti tributari, salvo specifiche norme che prevedano un diverso regime.
- Per valutare la legittimità della compensazione non è decisivo soltanto il momento in cui il credito è stato quantificato o è divenuto esigibile; occorre individuare quando è sorto il fatto costitutivo dell’obbligazione.
- Le eccezioni, come la decadenza dell’amministrazione o la tardiva iscrizione e notificazione dei ruoli, devono essere proposte tempestivamente nel giudizio di primo grado; in mancanza, possono essere dichiarate inammissibili o non esaminabili in appello.
- La cessione del credito IVA da parte del fallimento non impedisce di per sé la compensazione, se risultano integrati i presupposti sostanziali della compensazione fallimentare.
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