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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11548/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita di un fondo confinante con altro di proprietà della venditrice. Con successiva scrittura privata, l’acquirente si obbligava a rispettare, per i fabbricati da edificare, determinate previsioni progettuali e di piano regolatore: numero dei piani, altezza dei fabbricati, distanza minima di 5 metri dalla proprietà della venditrice e, se i fabbricati costruiti sul lato dell’attuale giardino della venditrice fossero stati più alti di 9 metri, la previsione di una "luce" di almeno 10 metri. La scrittura conteneva anche una clausola penale: in caso di inadempimento, penali pari al doppio del valore dell’inadempimento. La venditrice ritenne che l’acquirente avesse violato tali obblighi, attivò la clausola compromissoria e chiese in arbitrato la condanna al pagamento della penale; l’arbitro accolse la domanda e, anche mediante consulenza tecnica, liquidò la somma dovuta. La soccombente impugnò il lodo per nullità e la Corte d’appello accolse l’impugnazione, dichiarando nulla la clausola penale e, di riflesso, le statuizioni del lodo. In Cassazione la ricorrente censurava tale decisione con tre motivi: violazione degli artt. 1382 e 1325 n. 2 c.c. e vizio motivazionale, per avere la Corte ritenuto la penale nulla per mancanza di causa; violazione degli artt. 1346 e 1349 c.c., per avere escluso la determinabilità dell’oggetto della penale; violazione degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c., per non avere interpretato la clausola secondo il significato letterale e funzionale attribuitole dalle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la sentenza della Corte d’appello che aveva dichiarato nulla la clausola penale per asserita mancanza di causa e indeterminabilità, affermando invece che la clausola, parametrata al "doppio del valore dell’inadempimento", è conforme all’art. 1382 c.c. perché la prestazione può essere determinata o determinabile sulla base di un criterio predeterminato anche se la quantificazione concreta avviene ex post dopo l’inadempimento. La Corte ha precisato che la clausola penale assolve a una funzione di risarcimento forfettario e di rafforzamento del vincolo, non richiede una quantificazione immediata e non è nulla solo perché il parametro applicativo dipende dall’accertamento successivo dell’inadempimento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • art. 1382 c.c.

    "penali pari al doppio del valore dell’inadempimento"; "determinata prestazione"

    La clausola penale è valida se la prestazione è determinata o determinabile tramite un criterio predeterminato; la quantificazione può essere effettuata anche ex post, dopo l’inadempimento.

  • art. 1325 n. 2 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la ritenuta mancanza di causa/oggetto determinato, ma la Corte non accoglie l’impostazione della nullità per indeterminatezza.

  • art. 1346 c.c.

    L’oggetto del contratto può essere determinabile; la clausola penale non richiede necessariamente determinazione immediata se il criterio è predeterminato.

  • art. 1349 c.c.

    Il rinvio alla determinazione successiva non esclude la validità della pattuizione quando il parametro è fissato dalle parti.

  • art. 1362 c.c.

    La clausola va interpretata secondo i criteri ermeneutici contrattuali, valorizzando il dato letterale e la funzione pattuita.

  • art. 1366 c.c.

    L’interpretazione deve essere coerente con buona fede e con la funzione economico-pratica della clausola.

  • art. 1367 c.c.

    Tra le possibili letture va preferita quella che conferisce efficacia alla clausola, evitando la nullità se il testo consente un significato utile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzata per denunciare l’erronea applicazione delle norme sostanziali.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per il vizio motivazionale, ma la decisione si concentra sul corretto inquadramento giuridico della clausola.

  • art. 1223 c.c.

    Evocato dalla Corte territoriale come schema di liquidazione del danno, ma ritenuto non incompatibile con una penale determinabile ex post.

  • art. 1283 c.c.

    Citato nel principio di diritto finale come riferimento testuale, verosimilmente in luogo dell’art. 1382 c.c.; la ratio espressa è però quella della clausola penale.

Massime di principio

  • La clausola penale è valida quando la prestazione dovuta alla parte inadempiente sia determinata o determinabile mediante un criterio oggettivo e predeterminato dalle parti, anche se la sua concreta quantificazione avviene solo dopo l’inadempimento.
  • Non è nulla la clausola che parametrizzi la penale al "valore dell’inadempimento" se il parametro è sufficientemente oggettivo e consente una successiva liquidazione aritmetica del dovuto.
  • La funzione tipica della clausola penale è di risarcimento forfettario e di rafforzamento del vincolo contrattuale, con esonero del creditore dalla prova dell’esistenza e dell’ammontare del danno.
  • La determinabilità ex post della penale non contrasta con l’art. 1382 c.c.; ciò che conta è la predeterminazione del criterio di calcolo, non la fissazione immediata dell’importo finale.
  • Se una clausola non fosse qualificabile come penale, non per questo sarebbe automaticamente nulla: occorre verificare se, indipendentemente dalla qualificazione, essa sia comunque compatibile con l’autonomia negoziale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieTransazione
RamiContratti
IstitutiNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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