Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15723/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la conferma di condanna per truffa aggravata relativa all'acquisto di un orologio. Primo motivo: violazione di legge (art. 606 lett. b c.p.p.) per mancata indicazione dei raggiri, deducendo che il pagamento con assegni privi di copertura equivalga solo a un inadempimento civilistico e non a raggiro penale. Secondo motivo: violazione del divieto di ne bis in idem (art. 606 lett. b in relazione con art. 649 c.p.p.), sostenendo che una precedente iscrizione e successiva archiviazione, derivanti dalla stessa denuncia della persona offesa, avrebbero dovuto impedire il nuovo procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto che, pur condividendo il principio che un assegno scoperto non è di per sé prova di truffa, il giudice di merito ha adeguatamente accertato il 'di piu'' necessario: attività dirette a carpire la fiducia della parte offesa (precedente acquisto andato a buon fine, rassicurazioni sulla solvibilità e sull'esistenza di una copertura futura, rassicurazioni dopo il mancato incasso, successivi inadempimenti e frazionamenti concordati) che compongono un quadro di condotta dolosa. Tale valutazione fattuale non è sindacabile in Cassazione salvo vizio logico-manifesta illogicità, non riscontrato. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che l'archiviazione non equivale a provvedimento definitivo che impedisca un successivo esercizio dell'azione penale: l'effetto preclusivo del divieto di bis in idem opera solo con sentenza o decreto penale irrevocabili. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per Cassazione; qui richiamata in relazione alle censure mosse circa violazione di legge e ne bis in idem.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per delimitare l'ambito del divieto di ne bis in idem: la preclusione opera con sentenze o decreti penali irrevocabili, non con provvedimenti di archiviazione.

  • artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla trattazione del ricorso in camera di consiglio senza presenza delle parti per mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini previsti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di Cassazione.

Massime di principio

  • Il pagamento con assegno privo di copertura non costituisce automaticamente truffa: occorre un 'di più' consistente in condotte idonee a realizzare un raggiro (es. captatio fiduciae, rassicurazioni ingannevoli, artifici preordinati).
  • La valutazione circa l'esistenza del 'di più' è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizi logico-giuridici o manifesta illogicità della motivazione.
  • L'archiviazione non ha natura di decisione definitiva che impedisca un successivo esercizio dell'azione penale sullo stesso fatto; il divieto di ne bis in idem rileva con sentenze o decreti penali irrevocabili.
  • Per contestare efficacemente una sentenza di merito in Cassazione è necessario far emergere profili di illegittimità o contraddizione nella motivazione, non limitarsi a riproporre la rivalutazione degli elementi di fatto già decisi.
  • Comportamenti consistenti nel creare fiducia attraverso precedenti transazioni riuscite e continue rassicurazioni sulla solvibilità possono integrare il raggiro necessario per la truffa, se connessi a un progetto doloso volto ad ottenere un vantaggio economico definitivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.