Cassazione Civile, Ordinanza n. 00873/2025 del 13/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (garante)
La controversia
La lite nasce da due decreti ingiuntivi ottenuti da un soggetto nei confronti di un altro per il pagamento di quote di regresso relative a garanzie prestate in favore di una banca a tutela di affidamenti concessi a una società. In primo grado le opposizioni ai decreti ingiuntivi erano state accolte e i decreti revocati, ma in appello il giudice ha riformato la decisione e ha condannato l’opponente al pagamento delle somme richieste. Il ricorso per cassazione è stato proposto limitatamente alla condanna relativa a uno dei due decreti ingiuntivi e si fonda su tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. per asserita mancanza dei presupposti dell’azione di regresso, sostenendo che il pagamento alla banca sarebbe stato effettuato dal debitore principale e non dal garante, con conseguente difetto di legittimazione ad agire in regresso e omessa valutazione di documenti societari e di una comunicazione bancaria di liberazione di altro garante; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1954 c.c. in relazione agli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., censurando l’interpretazione delle clausole contrattuali sulle garanzie e contestando che esse comportassero una obbligazione solidale tra co-garanti e quindi il regresso; 3) ulteriore dedotta violazione dell’art. 1954 c.c., formulata però in modo generico, con richiamo al contrasto tra precedenti giurisprudenziali, senza specifica critica alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non censurava realmente una violazione dell’art. 2697 c.c. o dell’art. 116 c.p.c., ma mirava a una rivalutazione delle prove documentali e non indicava in modo adeguato tempi e modi della produzione documentale; inoltre il motivo non aggrediva la ratio della decisione sul pagamento indiretto del fideiussore. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché si limitava a contrapporre una diversa interpretazione delle clausole contrattuali, senza dedurre in modo specifico un errore nei canoni legali di ermeneutica o un vizio logico della motivazione, mentre in sede di legittimità non è consentito un riesame del merito della lettura del contratto. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché non conteneva una concreta critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, ma soltanto il richiamo a un contrasto tra precedenti e l’adesione a un diverso orientamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1954 c.c.
La norma sul regresso tra coobbligati/fideiussori è richiamata come parametro della controversia, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché i motivi di ricorso sono ritenuti inammissibili.
art. 2697 c.c.
La violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata, secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta lamentare una diversa lettura delle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione si configura solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non l’hanno, o disattende prove legali; non se si contesta il mero cattivo apprezzamento del materiale probatorio.
art. 1362 c.c.
È richiamato come criterio di interpretazione contrattuale, ma la Corte ribadisce che in cassazione è censurabile solo la violazione dei canoni ermeneutici o un vizio logico, non la mera preferenza per una diversa lettura.
art. 1363 c.c.
Come per l’art. 1362 c.c., il sindacato di legittimità non consente di sostituire l’interpretazione delle parti a quella del giudice di merito se quest’ultima è sorretta da un percorso argomentativo non manifestamente illogico.
art. 1364 c.c.
Richiamato tra i canoni ermeneutici invocati dal ricorrente; la Corte ne ribadisce l’uso solo entro un controllo di legittimità sui criteri interpretativi, non sul risultato interpretativo in sé.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto indicando specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con la norma o con la sua interpretazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Quando la doglianza riguarda il cattivo apprezzamento della prova, il sindacato è possibile solo nei rigorosi limiti del vizio motivazionale ancora consentito dalla norma.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve contenere una specifica critica alla sentenza impugnata; altrimenti il ricorso è inammissibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma procedurale sulla trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia erroneamente distribuito l’onere della prova tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è sufficiente contestare la valutazione del materiale istruttorio.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. sussiste solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non l’hanno, oppure ignora il valore vincolante di prove legali; il semplice dissenso sul peso attribuito alle prove non integra il vizio.
- In tema di interpretazione del contratto, il controllo di legittimità riguarda la corretta applicazione dei canoni ermeneutici e la logicità del procedimento interpretativo, non la ricostruzione alternativa della volontà negoziale.
- Se di una clausola sono possibili più interpretazioni, non è denunciabile in cassazione il fatto che il giudice di merito abbia privilegiato una lettura diversa da quella proposta dalla parte.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e riferito alla motivazione della sentenza impugnata: il richiamo astratto a contrasti giurisprudenziali o a precedenti favorevoli non basta se manca una critica puntuale della decisione.
- Quando il ricorso mira in sostanza a una nuova valutazione delle prove o del contratto, il motivo è inammissibile perché tende a trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
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