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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24032/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso contro l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Benevento che aveva rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Ha dedotto due censure: l'abnormità del provvedimento, assumendo che il giudice avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza ai sensi dell'art. 22, comma 3, c.p.p., e il vizio di motivazione, prospettato anche come travisamento della prova. Dal testo emerge tuttavia che il ricorso riguardava solo l'ordinanza di rigetto della messa alla prova e non anche la sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 586 c.p.p.; il ricorso per cassazione ex art. 464-quater, comma 7, c.p.p. è previsto solo per l'ordinanza che accoglie la richiesta. Poiché il ricorrente non aveva impugnato anche la sentenza di primo grado, il gravame è stato ritenuto inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 3, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente quale norma che avrebbe imposto al giudice di dichiarare la propria incompetenza, ma la Corte non sviluppa sul punto un autonomo esame, perché decide sulla inammissibilità del ricorso

  • art. 464-quater, comma 7, c.p.p.

    il ricorso per cassazione è riferito al solo provvedimento di accoglimento della richiesta di sospensione con messa alla prova; non è previsto per l'ordinanza di rigetto, che non è immediatamente impugnabile

  • art. 586 c.p.p.

    l'ordinanza di rigetto della messa alla prova è appellabile soltanto unitamente alla sentenza di primo grado

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • L'ordinanza che rigetta la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è autonomamente ricorribile per cassazione, ma può essere censurata solo con l'impugnazione della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 586 c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione ex art. 464-quater, comma 7, c.p.p. è ammissibile soltanto contro l'ordinanza che accoglie la richiesta di messa alla prova e dispone la sospensione del procedimento.
  • Se l'imputato impugna solo il rigetto della messa alla prova senza contestare anche la sentenza di primo grado, il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiMessa alla prova

Testo integrale

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