Sentenza del 21/06/2021 n. 3096 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Notifica diretta di un atto impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria - Disciplina sul servizio postale ordinario - Perfezionamento del procedimento notificatorio - Spedizione e consegna del plico al domicilio del destinatario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione della validità della notifica diretta della cartella di pagamento effettuata dall'Agente della riscossione tramite servizio postale; il ricorrente contestava che la cartella fosse stata consegnata a persona diversa dal destinatario senza annotazione specifica sull'identità del ricevente e senza invio della raccomandata informativa di deposito, sostenendo la mancata osservanza delle formalità richieste per la perfezione della notifica
La decisione
la Corte ha ritenuto che la notificazione diretta della cartella di pagamento effettuata dall'Agente della riscossione mediante servizio postale ordinario è regolata dal d.m. 9 aprile 2001 (disciplina del servizio postale ordinario) e non dalla legge n. 890/1982 (notificazioni a mezzo ufficiale giudiziario). Perfeziona la notifica la spedizione con consegna del plico al domicilio del destinatario comprovata dalla firma dello stesso o di persona autorizzata sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, se la cartella è consegnata a persona diversa che si dichiari autorizzata al ritiro, non è necessaria alcuna annotazione specifica sull'identità del ricevente né l'invio della raccomandata informativa di deposito. Decisione favorevole al resistente
Norme richiamate
d.m. 9 aprile 2001
la disciplina del servizio postale ordinario si applica alla notificazione delle cartelle di pagamento effettuata dall'Agente della riscossione; ai fini della perfezione della notifica è sufficiente la consegna al domicilio con firma del destinatario o di persona autorizzata sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento
l. n. 890/1982
non è applicabile alla notificazione effettuata tramite servizio postale ordinario dall'Agente della riscossione, in quanto riguarda le notificazioni a mezzo ufficiale giudiziario
Cass. 9240/2019
giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui la notificazione a mezzo servizio postale ordinario si perfeziona con la consegna al domicilio e la firma sul registro/avviso di ricevimento
Massime di principio
- Per le notifiche dirette da parte dell'Agente della riscossione tramite servizio postale ordinario si applicano le norme del d.m. 9 aprile 2001 e non quelle relative alle notifiche dell'ufficiale giudiziario (l. n. 890/1982).
- La notifica si considera perfezionata con la consegna del plico al domicilio del destinatario comprovata dalla firma del destinatario o di persona autorizzata sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento; non è richiesta annotazione specifica sull'identità del terzo che ritira quando questi dichiari di essere autorizzato.
- La mancata spedizione della raccomandata informativa del deposito o l'assenza di annotazioni sull'identità del ricevente non rendono invalida la notifica se risulta la firma sul registro di consegna e l'avviso di ricevimento.
- In una contestazione è importante verificare la presenza dell'avviso di ricevimento firmato e la registrazione della consegna; l'onere probatorio ricade su chi contesta la validità della notificazione per dimostrare l'assenza di tali elementi o l'irregolarità della consegna.
- Se la notifica è fatta da ufficiale giudiziario valgono regole diverse (l. n. 890/1982), quindi occorre distinguere sempre la modalità/il soggetto che ha effettuato la notificazione.
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