Cassazione Civile, Sentenza n. 9425/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di cinque avvisi di accertamento emessi verso Metalsedi s.r.l. per gli anni d'imposta 2004-2008 relativi a recuperi di costi ritenuti frutto di operazioni oggettivamente inesistenti o non inerenti (rif. IRES, IRAP, IVA). La CTR di Salerno aveva annullato integralmente gli avvisi; l'Agenzia propone ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) interpretazione dell'art. 43, comma 3, DPR n.600/1973 sul raddoppio dei termini per l'accertamento; (2) omissione della CTR nel pronunciarsi su specifiche eccezioni sollevate in appello (mancata contestazione di alcuni recuperi); (3) censura sulla valutazione probatoria delle perizie giurate che avrebbero dimostrato la genuinità dei pagamenti/necessità del carburante; (4) impugnazione dell'accoglimento della detrazione IVA e deduzione dei costi carburante in assenza di schede carburante; (5) mancata pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'Ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi 1, 2 e 4 e ha dichiarato inammissibili i motivi 3 e 5. In particolare: (i) il primo motivo è stato ritenuto fondato: il raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, DPR n.600/1973 opera quando è configurabile un reato che impone l'obbligo di denuncia (art. 74 d.lgs. 10/03/2000), indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dal suo tempestivo deposito, per gli avvisi notificati anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche del 2015; (ii) il secondo motivo è stato ritenuto fondato perché la CTR non si era pronunciata su questioni specifiche sollevate in appello (violazione art.112 c.p.c.); (iii) il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto sostanzialmente richieste di nuova valutazione di fatto sulle perizie, non sindacabili in sede di legittimità; (iv) il quarto motivo è stato ritenuto fondato: ai fini della detrazione dell'IVA e della deducibilità dei costi per carburante è richiesta la scheda carburante salvo il caso di contratto di netting, non riscontrato nel caso di specie; (v) il quinto motivo è inammissibile poiché l'omessa pronuncia su questione processuale non integra il vizio di omessa pronuncia rilevabile in cassazione. Conseguentemente la sentenza della CTR è cassata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla CTR della Campania - sezione staccata di Salerno, in diversa composizione; la Corte dispone la regolamentazione delle spese della fase di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 43, comma 3
«in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione»
La Corte interpreta la norma nel senso che il raddoppio dei termini opera quando è configurabile la violazione che impone l'obbligo di denuncia (art. 74 d.lgs. n.74/2000), indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dalla sua tempestività, con applicazione ai casi anteriori alle modifiche normative del 2015.
Codice di procedura civile - art. 112
Richiama il principio per cui il giudice d'appello deve decidere su quanto è stato dedotto dalle parti; la mancata corrispondenza tra chiesto e deciso integra violazione rilevante in cassazione.
Codice di procedura civile - art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4
Articola i motivi di cassazione: vizio di interpretazione della legge e vizio di motivazione/omessa pronuncia su questioni rilevanti; la Corte ha usato tali parametri per valutare i singoli motivi.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - artt. 4 e 8
Riferimento ai reati fiscali (dichiarazione infedele, emissione di fatture per operazioni inesistenti) la cui configurabilità rende applicabile il raddoppio dei termini.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 19
Norma in materia di IVA richiamata in relazione alla detraibilità e alle regole probatorie richieste per la deducibilità/ detrazione.
D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 - art. 2
Richiamata nella censura relativa agli obblighi documentali per la dimostrazione di determinate spese (richiamo normativo usato dall'Ufficio, ma la Corte ha condiviso l'esigenza di schede carburante ai sensi del DPR 444/1997).
D.P.R. 30 dicembre 1997, n. 444 - art. 1
«Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi»
La Corte sottolinea che l'art. 1 disciplina il meccanismo della scheda carburante per la registrazione degli acquisti e non ammette equipollenze interpretative con altri documenti; la scheda è necessaria per la detrazione/deducibilità salvo il caso del contratto di netting.
D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 e Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi richiamati)
Riferite le modifiche introdotte successivamente che hanno imposto condizioni più stringenti per l'applicazione del raddoppio dei termini; la Corte ha precisato che tali modifiche non incidono sugli avvisi notificati anteriormente per effetto di norme transitorie.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini per l'accertamento (art.43 DPR 600/1973) opera quando, alla luce degli elementi in atti, è configurabile un reato fiscale che impone l'obbligo di denuncia: non è necessario che la denuncia sia effettivamente stata presentata o tempestiva, per gli avvisi notificati prima delle modifiche normative del 2015.
- Il giudice d'appello è tenuto a pronunciare specificamente su tutte le questioni di fatto e di diritto dedotte dalle parti: la mancata decisione su una deduzione specifica rilevata in appello integra violazione dell'art.112 c.p.c.
- La valutazione di merito delle prove tecniche (perizie giurate) è riservata al giudice di merito; la Cassazione non può sostituirsi a tale valutazione se non è in presenza di illegittimità di diritto o di palese contraddittorietà.
- Per la detrazione dell'IVA e la deducibilità dei costi del carburante è richiesta la produzione delle schede carburante ai sensi del DPR 444/1997, salvo il caso specifico del contratto di netting, la cui sussistenza deve risultare documentalmente.
- Le modifiche legislative successive (es. d.lgs. 128/2015 e legge di bilancio 2015) possono incidere sui termini di accertamento solo per gli atti notificati successivamente o nei limiti della disciplina transitoria: va verificata la data di notifica rispetto all'entrata in vigore delle modifiche.
- Questioni processuali meramente formali (es. eccezioni di inammissibilità di appello) possono non costituire motivo autonomo di cassazione per omessa pronuncia; la distinzione tra omessa pronuncia su questioni di merito e su questioni processuali è rilevante.
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