Sentenza n. 15141/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto di approvazione dell'elenco finale dei progetti ammessi a finanziamento presentati nell'ambito del Disciplinare Linea di intervento "A" dell'Avviso Sport e Periferie 2025 del 15 luglio 2025, nella parte in cui non include il Comune di Collecorvino; - del verbale n. 3 del 15 luglio 2025, contenente l'assegnazione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice per la valutazione delle richieste di contributo pervenute nell'ambito dell'avviso pubblico "Fondo Sport e Periferie - anno 2025", nella parte in cui ha assegnato al Comune di Collecorvino un punteggio complessivo di 48 punti, inferiore alla soglia minima di 55 punti; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Collecorvino il 9.3.2026: - della relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2025, di cui si è preso visione il 9 gennaio 2026 e della scheda di valutazione del 24 ottobre 2025, prodotta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in allegato alla relazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di approvazione dell'elenco finale dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito della linea A dell'Avviso Sport e Periferie 2025, nella parte in cui non include il progetto del Comune di Collecorvino, nonché verbale di valutazione con attribuzione di 48 punti anziché i 55 richiesti; con motivi aggiunti, relazione esplicativa e scheda di valutazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Collecorvino aveva chiesto un contributo per realizzare una nuova tribuna coperta con sottostante blocco spogliatoi. Impugnava la mancata ammissione al finanziamento, determinata dal punteggio complessivo di 48 punti, inferiore alla soglia di 55, e l'attribuzione di zero punti per alcuni interventi energetici dichiarati nel modulo ma non descritti nella scheda tecnica di progetto: produzione di acqua sanitaria con solare termico, cappotto termico, generatore di calore alimentato da fonti rinnovabili, relamping e nuovi infissi. Deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del bando, irragionevolezza e illogicità, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, affidamento, buona amministrazione, correttezza e coerenza. Con motivi aggiunti contestava la relazione dell'Amministrazione, assumendo che integrasse postumamente la motivazione degli atti originari. Contestava inoltre la mancata attivazione del soccorso istruttorio.
La decisione
Il TAR respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti. Esclude che la relazione dell'Amministrazione costituisca motivazione postuma: essa chiarisce le ragioni già sottese al punteggio zero, senza introdurre nuovi presupposti fattuali o nuove ragioni giuridiche; il punteggio numerico attribuito nel verbale era già sufficiente a esplicitare la valutazione. Ritiene legittimo non attribuire i punti aggiuntivi per gli interventi energetici, perché la loro mera indicazione nel modulo di domanda non era sufficiente in assenza della descrizione nella scheda progettuale, necessaria per verificarne valenza tecnica, serietà e concretezza. La valutazione era coerente con il criterio on/off previamente stabilito dalla Commissione, basato sulla presenza o assenza dell'elemento o della qualità. Respinge anche la censura sul soccorso istruttorio: l'art. 5 del bando ne circoscriveva l'uso alla fase di ammissibilità e lo strumento non poteva consentire, dopo la scadenza, di integrare elementi rilevanti per il punteggio o modificare il progetto, con vantaggio indebito e violazione dell'autoresponsabilità e della par condicio. Il TAR prescinde dall'eccezione di irricevibilità sollevata dall'Amministrazione, risultando il gravame infondato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 3 del Bando Sport e Periferie 2025
La scheda tecnica costituiva infatti documento richiesto dal bando a pena di esclusione (art. 3) e, imprescindibilmente, in base ad essa l’Amministrazione avrebbe potuto effettuare una valutazione adeguata in sede istruttoria e successivamente in fase di verifica, in corso d’opera, sulla sussistenza del presupposto.
La scheda tecnica, richiesta a pena di esclusione, è il documento necessario per valutare adeguatamente la consistenza degli interventi e verificarne poi la realizzazione; la semplice indicazione nel modulo non la sostituisce.
art. 5 del Bando Sport e Periferie 2025
Non ha poi pregio la censura inerente alla mancata attivazione del soccorso istruttorio posto che il ricorso a tale strumento non può consentire al concorrente, dopo la scadenza del termine, di dichiarare un elemento di fatto suscettibile di punteggio aggiuntivo né in concreto di modificare il progetto presentato; questo in applicazione dell’art. 5 del Bando che limita il soccorso istruttorio alla fase di ammissibilità delle proposte; tale facoltà inoltre, se concessa, comporterebbe una vera e propria integrazione della domanda, attribuendo all’istante un vantaggio indebito in violazione dei principi di autoresponsabilità e par condicio.
Il soccorso istruttorio, secondo la disciplina della procedura, è limitato alla fase di ammissibilità e non può essere utilizzato dopo la scadenza per aggiungere elementi che attribuiscono punteggio o per modificare il progetto, perché ciò integrerebbe la domanda e altererebbe la par condicio.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Con ordinanza n. 6244 del 10 novembre 2025, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, ai soli fini della fissazione dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., ordinando al contempo l’integrazione del contraddittorio, ritualmente eseguita.
La disposizione è richiamata per la fissazione dell'udienza di discussione in sede cautelare; la sentenza non formula ulteriori interpretazioni della norma.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per l'assegnazione di contributi, quando il bando richiede una scheda tecnica progettuale, la mera dichiarazione nel modulo di domanda della presenza di un intervento non basta a ottenere il relativo punteggio se l'intervento non è descritto nella scheda: la descrizione consente di verificarne consistenza, valenza tecnica e concreta realizzabilità.
- Se la commissione applica un criterio on/off previamente definito, l'attribuzione del punteggio in base alla presenza o assenza di un elemento è legittima quando la documentazione richiesta dal bando non contiene la descrizione necessaria a dimostrarne la sussistenza.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato dopo la scadenza del termine per introdurre elementi fattuali che incidono sul punteggio o per modificare il progetto presentato, quando ciò comporterebbe un'integrazione sostanziale della domanda e un vantaggio competitivo contrario alla par condicio.
- Una relazione successiva non integra una motivazione postuma quando si limita a rendere più conoscibili le ragioni già poste a fondamento della valutazione, senza introdurre nuovi presupposti di fatto o nuove ragioni giuridiche.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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