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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12749/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Un cittadino egiziano aveva chiesto alla Questura il rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, dichiarando di essere coniugato con una cittadina italiana. Dagli accertamenti amministrativi era emerso però che il richiedente aveva trascorso periodi all'estero, che presso l'abitazione coniugale era stata trovata solo la moglie, la quale aveva dichiarato di non convivere più con lui e di essersi legalmente separata nel luglio 2023. Il Questore aveva quindi respinto l'istanza di permesso di soggiorno, il Prefetto aveva emesso l'ordine di espulsione e il Questore aveva disposto l'accompagnamento alla frontiera con richiesta di convalida e trattenimento. Il Giudice di pace aveva convalidato il decreto. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 30, comma 5, 13, comma 4, e 14 del T.U. immigrazione, sostenendo che il giudice di pace aveva aderito all'espulsione senza svolgere gli accertamenti necessari sulle ragioni del rigetto dell'istanza, in particolare senza considerare la documentazione relativa alla conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato sulla base di contratti di lavoro prodotti in Questura. Con il secondo motivo denunciava nullità del decreto per difetto assoluto o apparenza di motivazione, per violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 3 L. 241/1990, lamentando che il giudice si era limitato a una formula prestampata e non aveva esaminato le difese né i documenti prodotti a sostegno della permanenza di un rapporto di lavoro e della richiesta di conversione del titolo di soggiorno.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, assorbendo il primo. Ha ritenuto che il decreto di convalida fosse privo di una motivazione effettiva, essendo fondato su un modulo prestampato con formule tautologiche e senza alcuna argomentazione riferita al caso concreto, né alcun esame delle difese del ricorrente e della documentazione prodotta. Ha quindi qualificato il vizio come violazione del minimo costituzionale della motivazione, sindacabile in cassazione come nullità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La Corte ha cassato il provvedimento senza rinvio, perché nel frattempo era già decorso il termine perentorio per la convalida. Quanto alle spese, ha escluso una regolazione ordinaria, richiamando il patrocinio a spese dello Stato e le regole speciali di liquidazione del compenso del difensore.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il primo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    viene utilizzato per denunciare la nullità del provvedimento per motivazione apparente o mancante

  • art. 30, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    è evocato dal ricorrente quale norma violata in tema di soggiorno per motivi familiari

  • art. 13, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    la Corte richiama la necessità che il giudice provveda alla convalida con decreto motivato

  • art. 14 d.lgs. n. 286/1998

    disciplinando il trattenimento e l'accompagnamento alla frontiera, richiede i presupposti di legge e una motivazione specifica

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone il rispetto del minimo costituzionale della motivazione in ogni provvedimento giurisdizionale

  • art. 3 L. n. 241/1990

    è richiamato dal ricorrente quale parametro del difetto di motivazione dell'atto

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti e il potere decisorio è ormai consumato

  • d.l. n. 113/2018

    è menzionato per il trattenimento secondo le modalità ivi previste

  • D.P.R. n. 115/2002, artt. 82, 83, 133

    sono richiamati in tema di patrocinio a spese dello Stato e liquidazione delle spese e del compenso del difensore

Massime di principio

  • Nei procedimenti di convalida dell'espulsione e del trattenimento dello straniero il controllo giurisdizionale non è meramente formale, ma deve estendersi alla verifica della specificità dei motivi posti a base della richiesta amministrativa e della loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio.
  • Poiché il trattenimento incide sulla libertà personale, il provvedimento di convalida deve essere assistito da motivazione effettiva e specifica, non essendo sufficiente il mero richiamo prestampato ai presupposti di legge o una motivazione solo graficamente esistente.
  • La motivazione apparente o tautologica integra violazione del minimo costituzionale della motivazione ed è denunciabile in cassazione come nullità del provvedimento ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • Quando il vizio di motivazione del provvedimento impugnato impedisce qualsiasi utile prosecuzione del giudizio e il termine perentorio per la convalida è già decorso, la Corte può cassare senza rinvio.
  • Nel giudizio di convalida del trattenimento lo straniero ha diritto che siano considerate le difese e la documentazione prodotta, specie se idonee a incidere sui presupposti del provvedimento espulsivo o sulla possibilità di una diversa qualificazione del titolo di soggiorno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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