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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18479/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (promittente venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita del 22 aprile 2012 avente ad oggetto una porzione di fondo rustico. Il promissario acquirente ha chiesto la risoluzione per inadempimento della promittente venditrice, assumendo che questa non avesse adempiuto all'obbligo di stipulare il definitivo e di rimuovere una recinzione necessaria al frazionamento del terreno, con conseguente domanda di restituzione dell'acconto versato pari a euro 30.000. La convenuta ha contestato la domanda sostenendo che la vendita era a corpo e non a misura e che l'acquirente era consapevole di un precedente impegno relativo a una porzione del medesimo fondo già promessa a terzi e da questi detenuta. In appello, la venditrice ha censurato la decisione di primo grado, e in cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 102 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato un difetto di integrità del contraddittorio, poiché la promittente aveva sottoscritto il preliminare anche in nome e per conto dei figli comproprietari, sicché la domanda di risoluzione avrebbe dovuto essere proposta anche nei loro confronti.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: la sentenza d'appello risultava notificata il 21 marzo 2023 secondo quanto dichiarato nel ricorso, il ricorso per cassazione era stato notificato il 17 maggio 2023 oltre il termine breve di 60 giorni, e tuttavia non era stata depositata nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia notificata della sentenza con relata. Ne è conseguita la dichiarazione di improcedibilità, con condanna del ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    è la norma richiamata nel motivo per sostenere che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto svolgersi con la partecipazione anche dei comproprietari/litisconsorti necessari

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale del motivo per dedotta violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 369 c.p.c.

    primo comma; secondo comma, n. 2

    l'omesso deposito della copia notificata della sentenza impugnata, con la relata di notifica, determina improcedibilità del ricorso quando la sentenza risulta notificata e il ricorso è stato proposto oltre il termine breve

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito separato della copia autentica della sentenza con relata, purché entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per la tutela della cosa giudicata formale e del passaggio in giudicato della decisione

  • art. 24 Cost.

    la Corte esclude il contrasto della sanzione di improcedibilità con il diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    la sanzione processuale è ritenuta compatibile con il giusto processo

  • art. 6 CEDU

    l'onere di deposito è ritenuto compatibile con il diritto a un equo processo

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata del giudizio e la successiva opposizione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    applicato per la condanna ulteriore del ricorrente soccombente a una somma equitativa in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto

Massime di principio

  • Quando il ricorrente afferma che la sentenza impugnata è stata notificata, tale allegazione fa sorgere l'onere di depositare, nel termine di legge, la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica; la mancata produzione determina improcedibilità se il ricorso è stato proposto oltre il termine breve.
  • L'improcedibilità per omesso deposito della sentenza notificata è rilevabile d'ufficio e non è sanata dal controricorso né dal mancato rilievo dell'altra parte.
  • L'onere di deposito serve a consentire alla Corte di cassazione il controllo della tempestività dell'impugnazione e tutela un interesse pubblico alla stabilità del giudicato formale.
  • La sanzione processuale dell'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica non viola il diritto di difesa né il giusto processo, trattandosi di adempimento preliminare e non eccessivamente gravoso.
  • Nel giudizio definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato, quando ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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