Cassazione Penale, Sentenza n. 30826/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un’istanza proposta in sede esecutiva da un condannato per ottenere il riconoscimento della continuazione tra due reati già giudicati con sentenze definitive, entrambi qualificati come resistenza a pubblico ufficiale e commessi in date diverse, a distanza di oltre sei mesi. Il Tribunale ha respinto la richiesta ritenendo non dimostrato un medesimo disegno criminoso, valorizzando la distanza temporale, la diversità delle occasioni di reazione e l’occasionalità delle condotte, nonostante l’omogeneità del titolo di reato e la contiguità invocata dalla difesa. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo di avere allegato elementi specifici a dimostrazione dell’unicità del disegno criminoso, in particolare i frequenti controlli di polizia subiti nel periodo e percepiti come vessatori; ha inoltre lamentato che il giudice dell’esecuzione non avrebbe applicato il principio della programmazione unitaria anche generica, avrebbe escluso in modo illogico l’omogeneità tra i reati e avrebbe affermato l’occasionalità delle condotte senza un concreto esame delle stesse. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha giudicato la motivazione del Tribunale sufficientemente approfondita e non manifestamente illogica, evidenziando che il giudice dell’esecuzione aveva esaminato gli argomenti difensivi e le sentenze definitive prodotte, senza poter procedere a una rivalutazione del loro contenuto. La Corte ha confermato che il riconoscimento della continuazione richiede la prova di concreti indici rivelatori di un programma criminoso unitario e che non basta la mera presenza di uno o più indici isolati se i fatti successivi risultano comunque frutto di determinazioni estemporanee. Nel caso concreto, la diversa occasione delle due condotte, la mancanza di reale vicinanza temporale e il numero limitato degli episodi rendevano logica la conclusione del Tribunale circa l’occasionalità delle reazioni violente e l’assenza di un disegno criminoso comune. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
È la norma incriminatrice dei fatti oggetto delle due precedenti condanne, entrambe qualificate come resistenza a pubblico ufficiale.
art. 81 c.p.
La decisione riguarda il riconoscimento della continuazione e ribadisce che esso richiede la prova di un medesimo disegno criminoso, desumibile da concreti indicatori e non da meri elementi isolati.
art. 620 c.p.p.
Non espressamente citato nel testo, ma la Corte decide con rigetto del ricorso e condanna alle spese, secondo il regime ordinario del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica concreta e complessiva di indici rivelatori del medesimo disegno criminoso: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita, nonché programmazione almeno nelle linee essenziali dei reati successivi.
- Non è sufficiente valorizzare singoli indici di continuazione, come l’omogeneità del titolo di reato o un generico movente comune, se i fatti successivi risultano comunque frutto di determinazioni estemporanee e occasionali.
- Il giudice dell’esecuzione può fondare il diniego della continuazione sugli elementi emergenti dalle sentenze definitive già acquisite, ma non può rimettere in discussione il contenuto valutativo delle decisioni irrevocabili mediante una nuova rivalutazione del merito.
- La mera frequenza di controlli di polizia o una percezione soggettiva di vessatorietà non integra di per sé prova di un programma criminoso unitario, potendo al più spiegare il movente delle singole reazioni, senza dimostrare una preventiva deliberazione criminosa comune.
- Una distanza temporale significativa tra gli episodi e il numero limitato delle condotte sono elementi incompatibili, di regola, con l’ipotesi che i successivi reati fossero stati programmati sin dall’origine almeno nelle loro linee essenziali.
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