Sentenza del 26/10/2016 n. 8125 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Onere della prova - Notifica cartella di pagamento - Grava sull'Agenzia delle entrate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, ai sensi dell'art. 2697 del codice civile, l'Ufficio resistente deve dimostrare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento quando il contribuente ne contesti l'omissione. L'Amministrazione deve quindi produrre elementi e riscontri idonei a comprovare la regolarità della notifica; in mancanza, l'avviso di intimazione può risultare privo del necessario atto presupposto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l'omessa notifica della cartella di pagamento prodromica all'avviso di intimazione impugnato. La questione riguardava la ripartizione dell'onere della prova: occorreva stabilire se spettasse al contribuente dimostrare la mancata notifica oppure all'Amministrazione provare che la notifica fosse stata regolarmente eseguita.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Ogni parte deve provare i fatti che costituiscono il fondamento delle proprie pretese.
La parte che intende fondare una conseguenza giuridica su un determinato fatto deve dimostrarne l'esistenza. Nel caso esaminato, poiché la notifica della cartella era contestata, spettava all'Agenzia delle entrate provare che essa fosse stata effettuata.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta la mancata notifica di un atto presupposto, l'Amministrazione deve fornire la prova concreta della notifica, non limitandosi ad affermarne l'avvenuto perfezionamento.
- La prova può richiedere la produzione della relata di notifica, dell'avviso di ricevimento, delle ricevute di consegna tramite posta elettronica certificata o di altra documentazione equivalente.
- Se l'atto successivo presuppone necessariamente un precedente atto notificato e l'Amministrazione non dimostra la regolare notifica di quest'ultimo, l'atto successivo può essere contestato per difetto del presupposto procedimentale.
- L'onere probatorio non implica che il contribuente debba provare un fatto negativo, come la mancata ricezione; è sufficiente una contestazione specifica, dopodiché spetta all'Ufficio dimostrare la notifica.
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