Sentenza del 13/01/2017 n. 745 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale pronunciata in sede di rinvio, sostenendo che il giudice avesse violato i limiti del rinvio e omesso di applicare la cosiddetta valutazione automatica prevista dall'art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986 alla parte del terreno ritenuta agricola o boschiva. Deduceva inoltre violazione del giudicato interno, mancata osservanza del principio di diritto stabilito dalla Cassazione e omessa pronuncia sulla non applicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR, la quale, conformandosi alla precedente sentenza rescindente, aveva stabilito che il valore del terreno comprendente la cava dovesse essere determinato in relazione alle capacità estrattive della cava stessa, senza distinguere tra parte agricola e parte destinata all'attività estrattiva. Gli accertamenti sul valore venale, fissato in Euro 400.000 per il valore finale e Euro 200.000 per quello iniziale, sono stati considerati accertamenti di fatto non ulteriormente sindacabili in cassazione. Alcuni motivi sono stati dichiarati infondati e altri inammissibili per errata qualificazione del vizio o per difetto di autosufficienza. La contribuente è stata condannata al pagamento di Euro 7.000 di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4
Il meccanismo di valutazione automatica non è stato ritenuto applicabile al terreno comprendente una cava, poiché il valore doveva essere determinato in funzione delle capacità estrattive e quindi del valore venale effettivo del compendio.
Art. 384 c.p.c.
Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione. In questo caso la CTR ha correttamente seguito l'indicazione di determinare il valore del terreno in relazione alle capacità estrattive della cava.
Art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.
Il giudicato interno deve essere fatto valere mediante una corretta censura processuale relativa alla preclusione derivante dalla decisione non impugnata; non costituisce, di per sé, un fatto omesso esaminabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 2
La richiesta di esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa deve essere specificamente prospettata e adeguatamente documentata nei precedenti gradi di giudizio; in mancanza di autosufficienza, la censura è inammissibile.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il contribuente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Quando un terreno comprende una cava o altra attività estrattiva, la sua valutazione fiscale può dipendere dalla capacità reddituale ed estrattiva concreta, anziché dai criteri automatici riservati ai terreni agricoli ordinari.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare rigorosamente il principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione; non può riesaminare la questione in modo incompatibile con quanto già deciso.
- Le valutazioni di fatto sul valore venale dell'immobile, se adeguatamente motivate dal giudice di merito, sono normalmente non riesaminabili in cassazione.
- La contestazione di un giudicato interno deve essere formulata attraverso il corretto vizio processuale; qualificare erroneamente il motivo può comportarne l'inammissibilità.
- Le censure relative a domande non esaminate, comprese quelle sulle sanzioni, devono indicare con precisione quando e come la questione sia stata introdotta e riproposta nei precedenti gradi di giudizio.
- Il mancato rispetto dell'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, cioè l'assenza di indicazioni puntuali sugli atti e sulle domande rilevanti, può impedire l'esame della doglianza.
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