Cassazione Civile, Ordinanza n. 17948/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a un contribuente un diniego di definizione agevolata ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, in relazione a una lite pendente davanti al giudice tributario su una cartella di pagamento emessa per IRPEF 2005. In primo grado la controversia era stata ritenuta cessata per intervenuto annullamento, in altro giudizio, della cartella originaria; in appello, invece, il contribuente otteneva l’annullamento del diniego. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, sostenendo che la cartella non fosse atto impositivo ma mero atto di liquidazione conseguente a controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e, come tale, non potesse essere oggetto di definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente, è autonomamente impugnabile anche nel merito e integra una controversia fiscale definibile in via agevolata. Ha quindi ritenuto estensibile anche alla definizione ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 il principio già affermato per la definizione ex d.l. n. 119/2018, trattandosi di disciplina riferita in generale alle liti fiscali senza distinzione tra atti impositivi e atti di mera liquidazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla l. 15 luglio 2011, n. 111
La definizione agevolata si applica alle liti fiscali in senso ampio, senza distinguere tra atti impositivi e atti di mera liquidazione, quando la controversia riguarda il primo atto con cui la pretesa è portata a conoscenza del contribuente.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato resta autonomamente impugnabile se costituisce il primo atto di manifestazione della pretesa fiscale.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
La cartella, in quanto primo e unico atto comunicato al contribuente, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018
Il principio di definibilità della lite si estende alle cartelle emesse in sede di controllo automatizzato quando esse esauriscono la manifestazione della pretesa fiscale verso il contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per censurare la sentenza impugnata per violazione di legge.
Massime di principio
- La cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato è autonomamente impugnabile quando rappresenta il primo e unico atto con cui l’Amministrazione manifesta la pretesa tributaria.
- Una lite fiscale è definibile in via agevolata anche se originata da un atto di mera liquidazione, purché tale atto sia il veicolo iniziale e sostanzialmente unico della pretesa erariale.
- Ai fini delle definizioni agevolate delle controversie tributarie, non assume rilievo decisivo la qualificazione formale dell’atto come impositivo o di liquidazione, se il legislatore fa riferimento in termini generali alle "liti fiscali".
- La cartella impugnabile nel merito consente al contribuente di contestare non solo vizi propri, ma anche la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria sottostante.
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