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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34539/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La FIRA impugnava la sentenza della Corte d'Appello che l'aveva ritenuta soggetto legittimato passivo e condannata al pagamento alla IFI della somma di euro 181.765,15 (a titolo di crediti per prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento), contestando sia la qualificazione giuridica del ruolo attribuitole (FIRA avrebbe avuto solo compiti di tesoreria/mero pagamento e non autonoma potestà di spesa) sia la mancata considerazione di specifiche norme regionali e di eccezioni già svolte in primo grado; questionava inoltre profili processuali (presunta tardività di notifica del ricorso).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della FIRA. Ha ritenuto infondate le eccezioni sulla tardività della notifica e fondate le conclusioni della Corte d'appello che aveva qualificato la FIRA come soggetto legittimato passivo in virtù delle norme regionali che le attribuiscono la gestione finanziaria e il coordinamento della tesoreria unica regionale. È stato altresì ritenuto infondato il motivo relativo all'onere di riproporre le difese di primo grado: la Corte territoriale ha valutato correttamente la questione. Conseguenze pratiche: dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ASL; condannata la FIRA al pagamento a favore della IFI di euro 181.765,15 oltre interessi (al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002 nel testo previgente alle modifiche), con decorrenza dal 60° giorno successivo alle singole fatture, oltre interessi legali su interessi scaduti da oltre sei mesi; compensazione delle spese processuali tra ASL e IFI e condanna della FIRA alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore delle parti resistenti.

Norme richiamate

  • d.l. n. 324/1993 (convertito in L. n. 423/1993)

    in caso di mancato pagamento a strutture private convenzionate l'ente incaricato del pagamento è considerato debitore inadempiente e soggetto passivo; principio applicabile anche alle ASL trasformate in aziende sanitarie

  • L.R. Abruzzo n. 146/1996 e successive modifiche

    art. 38 (modificato poi da art. 122 L.R. 15/2004; art. 16 L.R. 34/2007; art. 9 L.R. 17/2009; sostituito da art. 21 L.R. 1/2011)

    le norme regionali, e in particolare le modifiche, hanno attribuito alla FIRA funzioni di gestione finanziaria, coordinamento della tesoreria unica regionale e responsabilità nel pagamento delle spettanze, giustificando la sua legittimazione passiva

  • d.lgs. n. 231/2002

    disciplinano la misura e il decorso degli interessi in caso di ritardato pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni; applicati per il calcolo degli interessi dovuti alla IFI

  • R.D. 37/1934

    disciplina la notificazione presso la cancelleria; la Corte ha precisato che la notifica al domicilio eletto è valida e che la notifica presso la cancelleria è nulla solo in specifiche ipotesi previste dalla giurisprudenza

  • art. 346 c.p.c.

    chi ha vinto nel merito in primo grado non è obbligato a proporre appello incidentale per evitare rinuncia delle proprie domande, salvo che non voglia espressamente chiederne il riesame

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite e precedenti)

    sent. SS.UU. n. 154/2022; SS.UU. n. 13195/2018; Cass. n. 17587/2018; Cass. n. 34155/2022

    principi richiamati su sanatoria della notifica quando la parte ha piena conoscenza dell'atto, e sulla corretta applicazione dell'art. 1, comma 10 d.l. 324/1993 anche dopo la riforma del SSN

Massime di principio

  • Se una norma regionale assegna a un soggetto la gestione finanziaria e il coordinamento della tesoreria unica regionale, quel soggetto può essere considerato legittimato passivo per i pagamenti dovuti alle strutture convenzionate, anche se formalmente esso compie solo la funzione di pagamento per conto delle ASL
  • Per contestare la legittimazione passiva occorre valutare non solo la qualifica formale del soggetto, ma le attribuzioni normative effettive (compiti e poteri assegnati dalla legge regionale o da atti organizzativi)
  • Le nullità di notificazione possono essere sanate se il destinatario ha effettivamente avuto conoscenza dell'atto e ha esercitato pienamente le facoltà difensive; la corte verifica l'effettivo pregiudizio processuale
  • La parte vincitrice nel merito di primo grado che non intende rinunciare alle proprie domande/eccezioni deve riproporle espressamente in appello per evitare la presunzione di rinuncia; una mera richiamazione generica delle difese di primo grado può non essere sufficiente
  • In controversie su crediti per prestazioni sanitarie strutture private/cessionarie dei crediti devono documentare la titolarità e la certezza delle fatture; la responsabilità di pagamento può essere spostata su chi la legge regionale individua come soggetto incaricato della gestione finanziaria

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