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Sentenza

Sentenza del 21/09/2017 n. 786 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Processo - Atti impugnabili - Nozione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario. Il contribuente sostiene che l'elencazione contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 non debba essere interpretata in modo tassativo, soprattutto dopo l'ampliamento della giurisdizione tributaria operato dalla legge n. 448/2001. Deve essere impugnabile qualsiasi atto con cui l'amministrazione porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria concreta e individuata, indicando le ragioni di fatto e di diritto che la giustificano, anche se l'atto non rientra formalmente tra quelli tipizzati dall'art. 19.

La decisione

La sentenza riconosce l'impugnabilità degli atti dell'ente impositore che rendano conoscibile una pretesa tributaria determinata e motivata. Non è necessario attendere l'emissione di un atto formalmente previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, come una cartella o un avviso di accertamento, quando l'atto comunica già una pretesa idonea a incidere sulla posizione del contribuente. L'interpretazione è fondata sui principi costituzionali di buon andamento della pubblica amministrazione e di effettività della tutela giurisdizionale.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992

    L'elencazione degli atti impugnabili non deve essere considerata tassativa: sono impugnabili anche atti non espressamente tipizzati quando comunicano una pretesa tributaria concreta, individuata e motivata.

  • Legge n. 448/2001

    L'ampliamento della giurisdizione tributaria impone una lettura estensiva della tutela del contribuente e degli atti sottoponibili al giudice tributario.

  • Art. 97 della Costituzione

    Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sostiene l'esigenza di consentire il controllo giudiziale sugli atti che manifestano una concreta pretesa tributaria.

  • Art. 24 della Costituzione

    Garantisce il diritto di difesa e impone di riconoscere una tutela giurisdizionale effettiva già quando il contribuente viene portato a conoscenza di una pretesa tributaria concreta.

  • Art. 53 della Costituzione

    Il principio di capacità contributiva richiede che la pretesa tributaria sia fondata e conoscibile, consentendo al contribuente di contestarne tempestivamente presupposti e motivazione.

Massime di principio

  • Un atto è normalmente impugnabile davanti al giudice tributario se comunica una pretesa fiscale concreta, individuata e sorretta da specifiche ragioni di fatto e di diritto, anche quando non rientra formalmente nell'elenco dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
  • Non occorre attendere la successiva emissione di una cartella, di un avviso di accertamento o di altro atto tipico quando la pretesa è già sufficientemente definita e può incidere immediatamente sulla posizione del contribuente.
  • La funzione dell'atto e il suo contenuto sostanziale prevalgono sulla denominazione formale: comunicazioni, inviti o richieste possono essere impugnabili se hanno natura sostanzialmente impositiva.
  • Un atto meramente informativo, generico o privo di una pretesa tributaria determinata non è invece normalmente impugnabile autonomamente, salvo che produca un concreto effetto lesivo.
  • L'interpretazione estensiva mira a garantire una tutela giurisdizionale effettiva, evitando che il contribuente debba attendere l'adozione di un atto formalmente tipico per contestare una pretesa già chiaramente manifestata dall'amministrazione.

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