Sentenza n. 5664/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’azione ex art. 116 c.p.a. volta all’ostensione di informazioni sull’autorizzazione del laboratorio a svolgere test RT-PCR e sui test positivi trasmessi alle ASL
Esito
Favorevole al resistente (soggetto destinatario)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva richiesto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, la data di autorizzazione del laboratorio all’esecuzione dei test RT-PCR per SARS-CoV-2 e il numero complessivo dei test positivi trasmessi alle ASL, con indicazione delle ASL destinatarie, delle date di invio e dei quantitativi. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo che la prima informazione non fosse riconducibile a dati o documenti detenuti nella forma richiesta e che la seconda richiedesse una gravosa attività di ricerca, selezione, anonimizzazione, aggregazione ed elaborazione. In appello sono stati dedotti: l’erroneità della qualificazione della prima richiesta come mera informazione non ostensibile; l’erroneità e l’apparenza della motivazione sulla necessità di elaborazione dei dati relativi ai test positivi, sostenendo che si trattasse di dati già trasmessi all’Istituto Superiore di Sanità o alle ASL e agevolmente estraibili; infine, l’ingiustizia della condanna alle spese di primo grado, in ragione della novità e controvertibilità della questione.
La decisione
L’appello è stato definito in parte con declaratoria di cessazione della materia del contendere e in parte con rigetto. Quanto alla prima richiesta, l’istruttoria disposta dal Consiglio di Stato ha accertato che l’attività di esecuzione dei test molecolari era iniziata il 7 giugno 2021 a seguito di autorizzazione; la conoscenza sopravvenuta del dato ha fatto venir meno il contrasto tra le parti e ha determinato la cessazione della materia del contendere, senza valutazione della fondatezza originaria della pretesa ostensiva. Quanto alla richiesta di riepilogo dei test positivi trasmessi alle ASL, l’appello è stato respinto perché i dati non risultavano detenuti in forma aggregata e immediatamente ostensibile. Essi erano distribuiti in una pluralità di registrazioni e comunicazioni, conservate anche in formato cartaceo, e la risposta avrebbe richiesto una complessa attività di ricerca, selezione, classificazione, anonimizzazione e aggregazione, non una mera estrazione materiale. L’accesso civico generalizzato non impone al destinatario di creare un nuovo quadro informativo o di ricostruire dati non detenuti nella configurazione richiesta. È stata inoltre ritenuta irrilevante, ai fini decisori, la questione dei tempi di conservazione della documentazione sanitaria. È stato respinto anche il motivo sulle spese, poiché la regolazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice e non ricorrevano manifesta illogicità o irragionevolezza; la cessazione parziale emersa solo in appello non alterava la soccombenza sostanziale. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013
accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e, nei limiti previsti, dai soggetti di cui all’art. 2-bis
L’accesso civico generalizzato consente l’ostensione di dati e documenti già detenuti dal soggetto destinatario nella configurazione richiesta o acquisibili mediante mere operazioni materiali di estrazione, ma non impone attività di ricerca, ricostruzione, elaborazione o creazione di un nuovo quadro informativo.
art. 2-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013
applicazione, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse, agli enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o gestione di servizi pubblici
La disposizione è richiamata con riguardo all’assoggettamento del laboratorio privato agli obblighi di accesso civico per l’attività di pubblico interesse, senza che ciò elimini il limite oggettivo relativo alla necessaria preesistenza dei dati o documenti nella forma ostensibile.
art. 116 c.p.a.
azione per l’accesso ai documenti amministrativi
Costituisce il rito mediante il quale l’istante ha chiesto l’accertamento del diritto di accesso e la condanna all’ostensione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
richiamo per brevità alla motivazione di precedenti conformi
La sentenza richiama tale disposizione per motivare per relationem il limite di gravosità dell’attività richiesta al destinatario dell’accesso civico generalizzato.
Massime di principio
- L’accesso civico generalizzato presuppone che i dati o documenti siano detenuti dal soggetto destinatario nella configurazione oggetto della domanda, oppure siano acquisibili mediante mere operazioni materiali di estrazione; non obbliga il destinatario a svolgere attività di ricerca, selezione, classificazione, anonimizzazione, aggregazione o elaborazione finalizzate a creare un nuovo quadro informativo.
- La mera esistenza storica di informazioni elementari e la loro precedente trasmissione a pubbliche amministrazioni non comportano l’obbligo di fornire tali informazioni in una forma riepilogativa diversa da quella nella quale sono detenute. Esistenza dei dati e loro ostensibilità operano su piani distinti.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, anche per effetto dell’attività istruttoria svolta nel processo, sopravvenga il soddisfacimento dell’interesse conoscitivo dell’istante e venga meno la situazione di contrasto tra le parti, senza che ciò implichi una valutazione sulla fondatezza originaria della pretesa.
- La novità o la controvertibilità della questione non impongono la compensazione delle spese: essa costituisce una deroga alla regola della soccombenza e può essere disposta o negata nell’ambito della discrezionalità del giudice, salvo manifesta illogicità o irragionevolezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 893/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 894/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1558/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1559/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1561/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1562/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →