Regolamento (UE) 2024/2074
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2074 del Consiglio, del 26 luglio 2024, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, che disciplina le misure restrittive dell’Unione nei confronti dell’Iran. In seguito a un riesame delle designazioni, il Consiglio sopprime alcune voci, ne aggiorna altre e mantiene le restanti misure restrittive. L’atto ha natura meramente modificativa e diviene applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica l’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive nei confronti dell’Iran contenuto nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, nell’ambito del regime sanzionatorio dell’UE nei confronti dell’Iran. Incide in particolare sulle voci relative a soggetti coinvolti in attività nucleari o missilistiche o che forniscono sostegno al governo iraniano, nonché su alcune persone ed entità collegate al Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC). Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2074 del Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
Il regolamento interviene nell’ambito del regime sanzionatorio UE relativo all’Iran, aggiornando l’elenco delle persone ed entità assoggettate a misure restrittive. L’aggiornamento discende da un riesame delle designazioni e comporta sia cancellazioni sia sostituzioni di voci nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
Finalità e contesto
Il Consiglio richiama il regolamento (UE) n. 267/2012, adottato il 23 marzo 2012, e la proposta dell’alto rappresentante. Dai considerando emerge che, a seguito del riesame dell’allegato II della decisione 2010/413/PESC, due persone e quattro entità inserite nell’allegato IX del regolamento 267/2012 devono essere rimosse, mentre 56 voci devono essere aggiornate. Il regolamento è quindi adottato per allineare l’elenco sanzionatorio alle risultanze del riesame.
Ambito di applicazione materiale
L’atto incide esclusivamente sull’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, cioè sull’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive per il loro coinvolgimento in attività nucleari o missilistiche o per il sostegno al governo iraniano. Il testo non introduce nuove categorie di soggetti, ma modifica le designazioni già esistenti, in particolare nelle sezioni dedicate alle persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e nel capitolo relativo all’IRGC.
Soppressione di alcune voci
Il regolamento sopprime alcune designazioni dall’allegato IX. Nella rubrica I, sottorubrica A, sono cancellate le voci 13 e 14, relative rispettivamente ad Anis NACCACHE e al Brigadier Generale Mohammad NADERI. Nella rubrica I, sottorubrica B, sono soppresse le voci 59, 95, 98 e 179, relative a Marou Sanat, Samen Industries, SURENA e Farayand Technique.
Aggiornamento delle persone elencate
Nella sezione I, sottorubrica A, sono sostituite diverse voci personali, con aggiornamento di dati identificativi, motivazioni e date di inserimento. Tra i soggetti indicati vi sono Mohammad Reza MOVASAGHNIA, descritto come viceministro dell’Industria e presidente dell’IMIDRO; Milad JAFARI, fornitore di merci alle SHIG; Ali KARIMIAN, fornitore di fibre di carbonio alle SHIG e SBIG; Majid KHANSARI, amministratore delegato di Kalaye Electric Company; e Mohammad Baqer ZOLQADR, qualificato come ex ufficiale dell’IRGC e segretario del Consiglio per la determinazione delle scelte, ritenuto fornitore di sostegno al governo iraniano.
Aggiornamento delle entità nella rubrica I
La sottorubrica B della sezione I sostituisce numerose entità con relative motivazioni sanzionatorie. Tra queste figurano:
- Aerospace Industries Organisation (AIO), che sovrintende alla produzione missilistica iraniana;
- ESNICO, approvvigionatore di merci industriali per il programma nucleare;
- Iran Centrifuge Technology Company, produttrice di componenti per centrifughe;
- Iran Electronics Industries e controllate, fabbricante di componenti elettroniche per sistemi d’arma;
- Ministry of Defense and Support For Armed Forces Logistics (MODAFL), responsabile di programmi di difesa, missilistici e nucleari;
- Parchin Chemical Industries, produttrice di munizioni ed esplosivi;
- Raka, divisione di Kalaye Electric Company coinvolta nell’impianto di Fordow;
- Yasa Part e controllate, attive nell’approvvigionamento di materiali e tecnologie per i programmi nucleare e balistico;
- Hirbod Co, Paya Parto, SADRA, Eyvaz Technic, Ghani Sazi Uranium Company, Iran Pooya, MATSA, Yarsanat e altre entità indicate nel testo. Il documento aggiorna inoltre entità con ruolo centrale nelle reti industriali e tecnologiche iraniane, come Iran Composites Institute, Jelvesazan Company, Simatec Development Company, Aluminat, Sharif University of Technology, DTSRC, Electro Sanam Company, AMIG, DIO, Kaveh Cutting Tools Company, Khorasan Metallurgy Industries, Shahid Sayyade Shirazi Industries, Niru Battery Manufacturing Company, Safety Equipment Procurement Company, Sanam Industrial Group, Yazd Metallurgy Industries, Shahid Baheri Industrial Group e Shahid Hemmat Industrial Group.
Sezione IRGC
Nella rubrica II, dedicata al Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC), viene sostituita la voce relativa al Brigadier Generale IRGC Seyyed Mahdi FARAHI, indicato come viceministro della Difesa e del supporto logistico delle forze armate dal 2021 e già titolare di ulteriori incarichi nel settore difesa. La stessa sezione aggiorna anche diverse entità collegate all’IRGC, tra cui IRGC Air Force, IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command, IRGC Qods Force, Fater Institute, Khatam al-Anbiya Construction Headquarters, Behineh Trading Co., Imensazan Consultant Engineers Institute e Yas Air.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IX
L’articolo 1 dispone che l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione 2024/2074.
Soppressione di alcune designazioni
Sono soppresse le voci 13 e 14 della sezione I, sottorubrica A (persone), relative ad Anis NACCACHE e al brigadier generale Mohammad NADERI, nonché le voci 59, 95, 98 e 179 della sezione I, sottorubrica B (entità), relative a Marou Sanat, Samen Industries, SURENA e Farayand Technique.
Aggiornamento di persone ed entità nella sezione I dell’allegato IX
Sono sostituite varie voci della rubrica I, sottorubrica A (persone) e B (entità), aggiornando motivazioni, dati identificativi e date di inserimento. Tra le persone figurano, tra gli altri, Mohammad Reza MOVASAGHNIA, Milad JAFARI, Ali KARIMIAN, Majid KHANSARI, Mohammad Baqer ZOLQADR. Tra le entità figurano, tra gli altri, AIO, ESNICO, Iran Centrifuge Technology Company, Iran Electronics Industries e controllate, MODAFL, Parchin Chemical Industries, Raka, Yasa Part e controllate, Hirbod Co, Paya Parto, SADRA, Eyvaz Technic, Ghani Sazi Uranium Company, Iran Pooya, MATSA, Yarsanat, Iran Composites Institute, Jelvesazan Company, Simatec Development Company, Aluminat, Sharif University of Technology, DTSRC, Electro Sanam Company, AMIG, DIO, Kaveh Cutting Tools Company, Khorasan Metallurgy Industries, Shahid Sayyade Shirazi Industries, Niru Battery Manufacturing Company, Safety Equipment Procurement Company, Sanam Industrial Group, Yazd Metallurgy Industries, Shahid Baheri Industrial Group e Shahid Hemmat Industrial Group.
Aggiornamento della sezione IRGC
Nella rubrica II, relativa al Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC), è sostituita la voce relativa al Brigadier Generale IRGC Seyyed Mahdi FARAHI, indicato come viceministro della Difesa e del supporto logistico delle forze armate dal 2021 ed ex vertice di strutture del settore difesa iraniano. Sono inoltre sostituite le voci di entità IRGC, tra cui IRGC Air Force, IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command, IRGC Qods Force, Fater Institute, Khatam al-Anbiya Construction Headquarters, Behineh Trading Co., Imensazan Consultant Engineers Institute e Yas Air.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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