Cassazione Civile, Sentenza n. 16351/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha chiesto il rimborso della maggiore IRES versata per gli anni 2012 e 2013 sostenendo di poter cumulare la deduzione per investimenti ambientali prevista dall'art. 6 commi 13-19 legge 23 dicembre 2000 n. 388 (c.d. Tremonti ambiente) con gli incentivi riconosciuti sotto forma di certificati verdi previsti dall'art. 2 commi 143-154 legge 27 dicembre 2007 n. 244 e DM 18 dicembre 2008. L'Agenzia ha formato silenzio rifiuto; la contribuente ha impugnato tale silenzio ottenendo rigetto in primo e secondo grado. In cassazione si è contestato: 1) la competenza dell'Agenzia ad esprimersi sulla cumulabilità degli incentivi; 2) la motivazione della sentenza di merito; 3) la correttezza dell'esclusione della cumulabilità tra Tremonti ambiente e certificati verdi per l'impianto entrato in esercizio il 27 maggio 2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato in via principale che l'Agenzia delle Entrate è competente a svolgere il controllo e a decidere sulle richieste di rimborso relative alle agevolazioni fiscali, atteso l'art. 62 d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300 e la limitata funzione ministeriale al solo censimento statistico. Sul merito ha confermato che per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 la Tremonti ambiente non è cumulabile con i certificati verdi: la legge finanziaria 2008 contiene un divieto generale di cumulo degli incentivi pubblici e la Tremonti ambiente è assimilabile a un incentivo pubblico. Le norme contenute nel d.lgs. n. 28 del 2011 che disciplinano il diverso regime di cumulabilità si applicano solo agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 e non possono favorire retroattivamente l'impianto della ricorrente. Di conseguenza il diritto al rimborso richiesto dalla ricorrente non è stato riconosciuto. Le spese di giudizio sono a carico della ricorrente.
Norme richiamate
legge 23 dicembre 2000 n. 388 art. 6 commi 13-19 (Tremonti ambiente)
Prevedeva la deduzione dalla base imponibile della quota di reddito destinata a investimenti ambientali; la Corte ha ritenuto tale agevolazione assimilabile a un incentivo pubblico e, quindi, potenzialmente incompatibile con altri incentivi salvo diversa disposizione normativa.
legge 27 dicembre 2007 n. 244 art. 2 commi 143-154 e DM 18 dicembre 2008 (certificati verdi)
la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici
Prevede un divieto generale di cumulo degli incentivi pubblici con i certificati verdi; la Corte ha applicato tale divieto all'impianto della ricorrente, considerandolo già beneficiario dei certificati verdi.
d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 (art. 24, art. 25, art. 26 comma 3)
Le disposizioni sul nuovo regime di cumulabilità richiamano e disciplinano gli incentivi per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012; la Corte ha ritenuto che queste norme non si applichino retroattivamente agli impianti già operativi entro tale data.
d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300 art. 62
all'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali ... e in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti
La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'Agenzia delle Entrate ha la competenza ad esaminare e decidere sulle richieste di rimborso relative a agevolazioni fiscali, mentre il Ministero ha solo compiti di censimento statistico.
legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 21-octies
Richiamata nella censura sull'attività istruttoria e di comunicazione dell'Amministrazione; non ha determinato una pronuncia contraria della Corte rispetto alla legittimità dell'azione dell'Agenzia.
codice di procedura civile art. 360 primo comma n. 3 e n. 4
Rilevante ai fini dei motivi di cassazione invocati dalla ricorrente: n. 3 per violazione di norme di diritto, n. 4 per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto infondati entrambi i profili.
d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 art. 36
Richiamato in relazione alla censura sulla motivazione in giudizio tributario; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse adeguata e non affetta da nullità per vizio di motivazione.
d.l. 22 giugno 2012 n. 83 convertito legge 7 agosto 2012 n. 134
Ha abrogato la disposizione Tremonti ambiente con decorrenza che ha reso fruibili gli investimenti effettuati entro il 25 giugno 2012; la Corte ha tenuto conto della data di entrata in esercizio dell'impianto per valutare la normativa applicabile.
DM 19 febbraio 2007 art. 9
Citato dalla ricorrente tra le norme regolamentari richiamate; non ha modificato la soluzione di diritto adottata dalla Corte in ordine alla non cumulabilità.
d.lgs. n. 115 del 2008 art. 6 comma 3
Richiamato tra i riferimenti normativi tecnici ma senza incidere sul principio espresso dalla Corte sulla cumulabilità degli incentivi per impianti ante 31/12/2012.
d.l. n. 83 del 2012 art. 23 comma 7
Citato tra le norme invocate; la Corte non ha ritenuto che tale norma potesse mutare l'esito rispetto alla non cumulabilità accertata.
DPR n. 115 del 2002 art. 13 comma 1-quater
Richiamato in ordine all'onere contributivo processuale a carico della ricorrente all'esito del rigetto.
Massime di principio
- L'Agenzia delle Entrate è competente a svolgere controlli, valutare richieste di rimborso e decidere sulle agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette, salvo che una norma espressa assegni competenze diverse ad altra amministrazione.
- Per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la deduzione Tremonti ambiente non è cumulabile con i certificati verdi: la normativa vigente all'epoca e le previsioni della legge finanziaria 2008 impediscono il cumulo quando uno degli incentivi è qualificabile come incentivo pubblico.
- Le modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 28 del 2011 sul regime di cumulabilità si applicano soltanto agli impianti indicati espressamente dalla norma (post 31/12/2012) e non operano retroattivamente a favore di impianti già entrati in esercizio.
- Nel valutare richieste di rimborso per incentivi fiscali, se il contribuente ha già fruito di un incentivo incompatibile, non è normalmente dovuto il rimborso per l'altro incentivo che risulti vietato per cumulo.
- In sede processuale tributaria la censura sulla motivazione della sentenza richiede che la motivazione sia inesistente o contraddittoria in modo manifesto; un semplice vizio di sufficienza della motivazione non è sufficiente per l'annullamento.
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