Risoluzione n. 75 del 9/08/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione estende il codice tributo 3858 ai versamenti dell’acconto mensile IRAP di talune amministrazioni statali ed enti pubblici che, nei casi previsti, possono usare il modello F24 in alternativa a F24 Enti pubblici. Indica anche le modalità di compilazione del modello F24.
Uso del codice tributo 3858 per il versamento mensile IRAP tramite F24
Utilizzo del codice tributo 3858 per il versamento mensile dell’IRAP
La risoluzione chiarisce le modalità di versamento dell’acconto mensile IRAP da parte di determinate amministrazioni statali ed enti pubblici, alla luce delle modifiche normative introdotte nel 2019. Viene confermato l’impiego di un codice tributo già esistente per effettuare il pagamento tramite modello F24 nei casi in cui non sia possibile usare F24 Enti pubblici.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama l’articolo 4-quater, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Tale disposizione ha modificato l’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, relativo alle modalità e ai termini di versamento dell’acconto mensile dell’IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Soggetti interessati e ambito di applicazione
Le nuove modalità riguardano talune categorie di amministrazioni ed enti pubblici individuate dall’articolo 1, commi 4 e 6, del decreto ministeriale n. 421 del 1998.
Per tali soggetti:
- è ammesso il pagamento dell’acconto mensile IRAP mediante il sistema del versamento unitario previsto dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- tale facoltà opera solo nei casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”, previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 154279 del 1° dicembre 2015.
Codice tributo da utilizzare
La risoluzione rende noto che i versamenti in questione devono essere effettuati tramite modello F24 indicando il codice tributo già esistente “3858”, denominato:
- “IRAP - versamento mensile – art. 10-bis, comma 1, D.Lgs. 446/97”.
Il documento precisa che l’utilizzo di tale codice tributo, istituito con risoluzione n. 51/E del 15 febbraio 2008, è esteso a tutti gli enti e amministrazioni interessati dalle nuove disposizioni.
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “3858” deve essere indicato nella sezione “REGIONI”, esclusivamente in corrispondenza delle somme esposte nella colonna “importi a debito versati”.
Devono inoltre essere riportati i seguenti dati:
- nel campo “codice regione”, il codice della Regione o Provincia autonoma cui si riferisce il versamento, secondo la tabella “T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate;
- nel campo “rateazione/mese rif.”, il mese di riferimento nel formato “00MM”;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta nel formato “AAAA”.
Effetto operativo della risoluzione
La risoluzione, quindi, non istituisce un nuovo codice tributo, ma chiarisce l’estensione del codice “3858” ai versamenti mensili IRAP effettuati tramite F24 dalle amministrazioni e dagli enti pubblici rientranti nell’ambito delle nuove disposizioni normative.
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