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Risoluzione

Risoluzione n. 76 del 12/08/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’esenzione da ritenuta prevista dall’art. 26, comma 5-bis, d.P.R. 600/1973 può applicarsi agli interessi su finanziamenti a medio-lungo termine concessi da fondi esteri a una holding italiana, se i fondi qualificano come investitori istituzionali esteri/OICR esteri vigilati, il finanziamento non è erogato nei confronti del pubblico e la durata supera i 18 mesi.

Esenzione da ritenuta sugli interessi su finanziamenti a medio-lungo termine erogati da fondi esteri

Esenzione da ritenuta su finanziamenti a medio-lungo termine erogati da fondi esteri

La risoluzione esamina l’applicabilità dell’articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine concessi da fondi esteri a una holding italiana. L’Agenzia delle entrate conclude che, al ricorrere dei presupposti soggettivi e oggettivi indicati, non si applica la ritenuta del 26 per cento.

Fatti rappresentati dall’istante

L’istante è una società di gestione con sede legale in Guernsey, autorizzata e vigilata dalla Guernsey Financial Services Commission, che gestisce fondi d’investimento costituiti in forma di limited partnership di diritto inglese. I fondi investono nel settore energia, trasporti e utilities e intendono investire in Italia in una società operante nel trasporto marittimo.

L’operazione descritta prevede una catena partecipativa articolata come segue:

  • i fondi UK partecipano e controllano Beta 1 SARL, società lussemburghese;
  • Beta 1 SARL controlla Beta 2 SARL, società lussemburghese;
  • Beta 2 SARL detiene integralmente Beta S.r.l. (la Holding italiana);
  • la Holding detiene il 30 per cento della società target italiana.

Per finanziare l’operazione, i fondi erogano alla Holding italiana, in qualità di lender, finanziamenti a medio e lungo termine fruttiferi di interessi. L’istante chiede conferma della non applicazione della ritenuta del 26 per cento sugli interessi corrisposti sui finanziamenti.

Posizione del contribuente

Secondo l’istante, nel caso concreto ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 26, comma 5-bis:

  • i fondi dovrebbero rientrare tra gli “investitori istituzionali esteri”, poiché il requisito della vigilanza sarebbe soddisfatto dalla vigilanza prudenziale esercitata sull’entità di gestione da parte dell’autorità di Guernsey;
  • i finanziamenti sarebbero a medio/lungo termine, poiché non sarebbe previsto il diritto del debitore di estinguere anticipatamente il finanziamento prima di 18 mesi e un giorno dall’erogazione.

Quadro normativo richiamato

L’articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600/1973 prevede la non applicazione della ritenuta del comma 5 agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da:

  • enti creditizi stabiliti in Stati membri UE;
  • enti individuati dall’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE;
  • imprese di assicurazione costituite e autorizzate in Stati membri UE;
  • investitori istituzionali esteri, anche privi di soggettività tributaria, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri in cui sono istituiti.

La norma è stata introdotta dall’articolo 22 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 per favorire l’accesso al credito, e successivamente modificata. Con il d.l. 14 febbraio 2016, n. 18 è stato inserito l’inciso iniziale che subordina l’esenzione al rispetto delle disposizioni sulla riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al TUB.

Riserva di attività e operatività nei confronti del pubblico

L’Agenzia evidenzia che l’esenzione fiscale resta subordinata al rispetto della normativa bancaria sulla riserva di attività. In particolare, la non applicazione della ritenuta opera, in ogni caso, se la concessione del finanziamento non rientra nella disciplina bancaria e non è effettuata nei confronti del pubblico.

Richiamando l’articolo 3 del d.m. 2 aprile 2015, n. 53, viene precisato che l’attività di concessione di finanziamenti si considera svolta nei confronti del pubblico quando è esercitata nei confronti di terzi con carattere di professionalità. Non costituiscono operatività verso il pubblico le attività svolte esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza, salvo l’attività di acquisto di crediti vantati verso terzi da intermediari finanziari del gruppo.

Nel caso esaminato, poiché i finanziamenti sono concessi alla Holding detenuta, sia pure indirettamente, dai fondi stessi, l’Agenzia ritiene che non siano erogati nei confronti del pubblico e che quindi non sia necessario verificare il requisito della riserva di attività.

Nozione di investitore istituzionale estero

Secondo la circolare 1° marzo 2002, n. 23/E, per investitore istituzionale estero si intende il soggetto che, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime fiscale nel Paese di costituzione, ha come oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi.

Ai fini dell’agevolazione rilevano solo gli investitori istituzionali esteri soggetti a vigilanza nei Paesi in cui sono istituiti. La vigilanza può essere verificata con riferimento al soggetto investitore oppure al soggetto gestore, secondo il modello di vigilanza prudenziale adottato nello Stato estero. Inoltre, per effetto del rinvio all’articolo 6, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 239/1996, tali soggetti devono essere costituiti in Paesi white list, ossia in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

L’Agenzia precisa anche che la disciplina non consente di applicare un criterio di “beneficiario effettivo” volto a ricondurre il reddito al solo percettore finale, ma si limita ai soggetti espressamente indicati dalla norma.

Inapplicabilità di una lettura “look through”

La risoluzione chiarisce che i riferimenti contenuti nella circolare 30 marzo 2016, n. 6/E, sulle operazioni di merger leveraged buy-out, non hanno portata generale. In quel contesto si trattava di operazioni con strutture IBLOR, nelle quali banche residenti o stabili organizzazioni di banche non residenti erogavano il finanziamento, mentre altri operatori non residenti fornivano la provvista.

Proprio per la peculiarità di quel contesto, l’Agenzia afferma che né il dato letterale né la ratio dell’art. 26, comma 5-bis, consentono una lettura look through della norma.

Presupposti oggettivi del finanziamento agevolabile

Sotto il profilo oggettivo, il comma 5-bis richiede che i finanziamenti:

  • siano erogati a soggetti che esercitano nel territorio dello Stato attività d’impresa, quindi società ed enti commerciali e imprenditori individuali residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
  • abbiano durata contrattuale medio o lunga, ossia superiore a 18 mesi, in coerenza con l’articolo 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Sono pertanto inclusi nell’ambito applicativo i finanziamenti a società ed enti commerciali e imprenditori individuali residenti in Italia, nonché alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Gli enti non commerciali, compresi gli OICR e gli altri soggetti non esercenti attività d’impresa di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, che operano come sostituti d’imposta ex articolo 23 del d.P.R. n. 600/1973, devono invece continuare ad applicare la ritenuta del comma 5 quando corrispondono interessi a soggetti non residenti.

La risoluzione precisa inoltre che la qualità di holding del soggetto finanziato non ostacola l’esenzione, poiché la norma si riferisce genericamente alle imprese; vi rientrano quindi anche società aventi per oggetto la gestione di partecipazioni.

Durata minima e condizioni contrattuali

L’esenzione non si applica ai finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi, nemmeno se la durata effettiva supera poi tale soglia per effetto di una proroga successiva.

È richiamata la sentenza della Corte di cassazione 28 marzo 2018, n. 7651, secondo cui una clausola che consenta all’azienda di credito di recedere unilateralmente e senza preavviso prima della scadenza dei 18 mesi priva sin dall’origine il credito della natura medio-lunga richiesta dalla norma agevolativa, con conseguente inapplicabilità del beneficio fiscale.

Valutazione finale dell’Agenzia

Nel caso concreto, l’Agenzia ritiene che i fondi esteri possano rientrare tra gli investitori istituzionali esteri, in quanto:

  • costituiti in forma di limited partnership;
  • istituiti nel Regno Unito, indicato come Paese white list;
  • gestiti da una società istituita nel Baliaggio di Guernsey e sottoposta alla vigilanza della GFSC.

Poiché i finanziamenti non sono erogati nei confronti del pubblico ma verso una Holding detenuta, ancorché indirettamente, dagli stessi fondi, non viene ritenuto necessario il rispetto del requisito della riserva di attività.

Pertanto, nel presupposto che:

  • i fondi abbiano la qualifica di OICR estero;
  • il finanziamento sia effettivamente a medio/lungo termine;

non sussistono ragioni ostative all’applicazione dell’articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600/1973, con conseguente esclusione della ritenuta sugli interessi derivanti dai finanziamenti concessi alla Holding italiana.

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