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Sentenza

Sentenza del 20/07/2015 n. 4295 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Notifica degli atti tributari - Applicazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73 - Notifica della cartella esattoriale nei casi di irreperibilità del destinatario ex art. 140 c.p.c. - Perfezionamento della notifica alla data indicata nell'avviso di ricevimento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la notifica di una cartella esattoriale eseguita nei confronti di un destinatario irreperibile, secondo la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. e richiamata dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973. In particolare, si discute del momento in cui la notifica deve considerarsi perfezionata, dopo il deposito dell'atto e la spedizione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento.

La decisione

La notifica è considerata perfezionata, per il destinatario, al momento della ricezione della raccomandata informativa oppure, se non ritirata, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Per il notificatore, invece, il perfezionamento si realizza con il compimento dell'ultimo adempimento previsto, ossia la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento. Il principio applicato è quello affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3/2010. Poiché il testo non indica le parti né il dispositivo concreto, non è possibile stabilire con certezza l'esito processuale formale, ma il principio è favorevole alla validità della notifica effettuata secondo tale procedura.

Norme richiamate

  • Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina le notificazioni degli atti tributari e rinvia, con alcune peculiarità, alle regole del codice di procedura civile in materia di notificazioni.

  • Artt. 137 e seguenti c.p.c.

    Contengono la disciplina generale delle notificazioni degli atti processuali, applicabile agli atti tributari nei limiti del rinvio previsto dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.

  • Art. 140 c.p.c.

    Regola la notificazione nei casi in cui non sia possibile consegnare l'atto al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo, prevedendo deposito dell'atto, affissione dell'avviso e spedizione della raccomandata informativa.

  • Art. 139 c.p.c.

    Individua i soggetti, come familiari o addetti alla casa o all'ufficio, ai quali l'atto può essere consegnato in luogo del destinatario.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010

    Ha stabilito che, nella notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il perfezionamento per il destinatario avviene con la ricezione della raccomandata informativa o, in caso di mancato ritiro, dopo il decorso di dieci giorni dalla spedizione.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario non può essere consegnato per irreperibilità del destinatario, la notifica può perfezionarsi mediante la procedura dell'art. 140 c.p.c., purché siano compiuti tutti gli adempimenti prescritti.
  • È necessario distinguere il momento di perfezionamento per il notificatore da quello per il destinatario: il primo coincide con la spedizione della raccomandata informativa, mentre il secondo coincide con la ricezione o, se la raccomandata non viene ritirata, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione.
  • La mancata effettiva conoscenza dell'atto non comporta automaticamente l'inesistenza o la nullità della notifica, se la procedura prevista dalla legge è stata correttamente eseguita.
  • Per contestare efficacemente la notifica occorre verificare concretamente la regolarità di ogni passaggio: tentativo di consegna, deposito dell'atto, affissione dell'avviso e spedizione della raccomandata informativa.
  • Le date riportate nell'avviso di ricevimento e nella documentazione postale sono normalmente decisive per calcolare il perfezionamento della notifica e la tempestività degli atti successivi.

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