Sentenza del 01/04/2016 n. 6327 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTR Lombardia nella parte in cui, pur avendo ritenuto provata l'utilizzazione da parte della società di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla 2R S.r.l., aveva ridotto il reddito accertato sostenendo che l'Ufficio non avesse dimostrato, mediante ulteriori indagini bancarie, l'esistenza di ristorni dei pagamenti. La contribuente contestava invece la legittimità dell'accertamento, deducendo l'assenza di contraddittorio e di verifiche contabili, l'insufficiente conoscibilità degli atti richiamati nell'avviso e l'inadeguata indicazione della metodologia accertativa.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso incidentale della contribuente, dichiarando inammissibili o infondati i relativi motivi. Ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo che, una volta acquisiti elementi gravi, precisi e concordanti sull'inesistenza oggettiva delle operazioni, spettasse alla contribuente provare l'effettività degli acquisti, senza necessità per l'Ufficio di svolgere ulteriori indagini bancarie sui flussi finanziari. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR Lombardia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. Il giudice di rinvio dovrà inoltre applicare, se accertata l'inesistenza oggettiva delle operazioni, la disciplina retroattiva prevista dall'art. 8, comma 2, del D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione dovevano contenere un quesito di diritto o un momento di sintesi specifico, riferito alla concreta controversia. Quesiti generici o meramente teorici comportano l'inammissibilità del motivo.
Art. 7 della L. n. 212/2000
L'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria. Non è tuttavia necessario allegare o riprodurre integralmente ogni atto istruttorio richiamato, quando le informazioni rilevanti siano comunque accessibili, anche tramite il processo verbale di constatazione notificato.
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando permette di comprendere la ragione della pretesa fiscale e di esercitare pienamente il diritto di difesa. Non è indispensabile indicare formalmente ogni dettaglio della metodologia accertativa se essa risulta univocamente desumibile dalle contestazioni.
Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973
Nell'accertamento analitico-induttivo, l'Amministrazione può rettificare il reddito sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tra cui l'utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti.
Art. 2697 c.c.
La ripartizione dell'onere della prova impone all'Ufficio di fornire elementi sufficienti a dimostrare la falsità o inesistenza delle operazioni; una volta raggiunta tale prova presuntiva, spetta al contribuente dimostrare l'effettività dei costi e delle operazioni contabilizzate.
Art. 2727 c.c.
Le presunzioni possono fondare l'accertamento quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. Non è necessario acquisire ulteriori elementi bancari o documentali se il quadro indiziario è già idoneo a dimostrare l'inesistenza delle operazioni.
Art. 75 del TUIR
Il principio di competenza e le regole sulla deducibilità dei costi non consentono di dedurre componenti negativi riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti; l'effettività dell'acquisto deve essere provata dal contribuente quando l'Ufficio abbia fornito una prova presuntiva contraria.
Art. 8, comma 2, del D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012
ha introdotto, con efficacia retroattiva, un nuovo regime fiscale per le ipotesi di ripresa a tassazione di costi relativi ad operazioni oggettivamente fittizie
Il giudice di rinvio deve applicare d'ufficio la disciplina sopravvenuta e retroattiva relativa ai costi connessi a operazioni oggettivamente inesistenti, qualora ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione dimostra con presunzioni gravi, precise e concordanti che le fatture riguardano operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente deve provare concretamente che le operazioni sono state effettivamente eseguite.
- L'Ufficio non è sempre tenuto a svolgere indagini bancarie ulteriori: se il quadro indiziario è già sufficiente, la mancanza di prove sui flussi finanziari non impedisce il recupero a tassazione.
- La motivazione dell'avviso di accertamento deve rendere comprensibili la pretesa e le sue ragioni, ma non deve necessariamente contenere tutti gli atti istruttori o specificare formalmente ogni comma della norma applicata, se la metodologia è desumibile dal contenuto dell'atto.
- Gli atti richiamati nell'avviso devono essere conoscibili nei loro elementi essenziali; l'omessa allegazione integrale non determina automaticamente la nullità quando il contribuente abbia comunque avuto accesso alle informazioni necessarie per difendersi.
- Nel contenzioso tributario di legittimità, i motivi e i quesiti devono essere specifici e collegati alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; formulazioni generiche o astratte possono comportare l'inammissibilità.
- In caso di accertata inesistenza oggettiva delle operazioni, i costi non possono essere dedotti secondo le regole ordinarie e devono essere applicate anche le eventuali disposizioni fiscali sopravvenute con efficacia retroattiva.
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