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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24402/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza di rigetto dell'incidente di esecuzione relativo alla confisca di immobili formalmente intestati a lei ma ritenuti fittiziamente riconducibili al marito condannato. Il ricorso si articolava in due censure: (1) violazione dell'art. 12-sexies d.l. 8/6/1992 n.306 in quanto la confisca 'estensiva' può colpire solo beni acquisiti in periodo temporalmente prossimo alla commissione del reato, mentre gli acquisti contestati sarebbero anteriori di quasi dieci anni; (2) mancata considerazione delle prove documentali che dimostrerebbero la titolarità e la disponibilità esclusiva dei beni da parte della ricorrente e l'effettivo finanziamento degli acquisti con fondi della famiglia d'origine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché, nell'incidente di esecuzione promosso dal terzo non citato nel processo penale, il terzo può contestare soltanto l'effettività della titolarita dei beni confiscati e non i presupposti legali generali della confisca (quali la ragionevolezza temporale). Sul secondo motivo ha ritenuto infondate le censure: la Corte di appello aveva correttamente valutato la documentazione e rilevato l'assenza di redditi o prove della provvista familiare adeguate a giustificare gli acquisti, nonché la relazione dominicale del condannato sui beni, confermando la fittizietà dell'intestazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356

    La norma che consente la confisca estesa su beni fittiziamente intestati è stata interpretata come legittima anche quando i beni siano stati acquisiti anteriormente rispetto al reato; tuttavia, in sede di incidente di esecuzione il terzo non può contestare genericamente i presupposti della confisca ma solo l'effettiva titolarita dei beni

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Indica la fattispecie di reato contestata al condannato principale (riferimento al procedimento d'origine), richiamata a fondamento della confisca disposta a carico dei beni riconducibili all'organizzazione criminale

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'oggetto dell'esame della Corte di cassazione ai motivi dedotti nel rispetto dei limiti procedurali: la ricorrenza del motivo deve essere valutata nei termini di legge

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In un incidente di esecuzione promosso da un terzo non partecipante al processo penale originario, il terzo può validamente contestare essenzialmente l'effettiva titolarita e disponibilità dei beni confiscati; non può, in tale sede, rimettere in discussione estese questioni di diritto sulla legittimità generale della misura ablativa, come la valutazione della vicinanza temporale tra acquisto e reato
  • Per contestare con successo una confisca di beni formalmente intestati a terzi occorre produrre prove documentali solide e tracciabili che attestino la fonte dei mezzi impiegati per l'acquisto (es. bonifici, contratti di finanziamento, atti di donazione o successione, documentazione bancaria) e dimostrare la congruenza tra redditi disponibili e valore dei beni
  • L'assenza di redditi coerenti con il valore degli immobili e la dimostrazione di una relazione 'dominicale' o di effettiva disponibilità da parte del soggetto condannato rafforzano la presunzione di fittiziità dell'intestazione e giustificano la conferma della confisca
  • Censure basate su profili temporali (acquisto antecedente al reato) possono essere difficilmente accolte in sede di esecuzione; tali questioni è preferibile sollevarle tempestivamente nel processo penale o dimostrare in modo stringente che gli acquisti, pur anteriori, derivano da mezzi leciti e documentabili
  • La produzione documentale deve essere chiara e dettagliata: dichiarazioni generiche o assenze di tracciabilità finanziaria vengono valutate negativamente dal giudice dell'esecuzione

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