Circolare numero 61 del 08-04-2016
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Sindacato Europeo dei Pensionati (SELP PENSIONATI), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta con il Sindacato Europeo dei Pensionati (SELP PENSIONATI) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti. Vengono richiamati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di compilazione e trasmissione, la decorrenza della delega e della revoca, la misura del contributo, nonché i profili finanziari, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e l’eventuale rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Convenzione INPS-SELP Pensionati per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-SELP Pensionati per la riscossione dei contributi sindacali
La circolare riguarda la convenzione stipulata con l’Associazione sindacale Sindacato Europeo dei Pensionati (SELP PENSIONATI) per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. Il documento riepiloga ambito soggettivo, modalità operative di delega e revoca, criteri di calcolo del contributo, costi del servizio, profili di responsabilità e istruzioni contabili.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione è stata sottoscritta il 15 febbraio 2016 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La sua validità è fissata fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione, in coerenza con l’articolo 23 octies della legge n. 485/72, individua i pensionati che possono autorizzare la trattenuta del contributo sindacale. Hanno diritto a rilasciare la delega:
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- i titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
- per effetto del rinvio dell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.
Resta invece esclusa l’applicabilità della norma ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché si tratta di prestazioni non derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal pensionato e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
L’Organizzazione sindacale deve trasmettere all’INPS i dati della delega con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto, e deve inviare anche il formato digitale della delega acquisita, conservando sempre l’originale firmato.
Decorrenza della delega
La convenzione disciplina distintamente le ipotesi di delega presentata insieme alla domanda di pensione e di delega presentata da soggetto già titolare di pensione.
Se la delega è contestuale alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati vengono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Se la delega è rilasciata da un pensionato già in godimento del trattamento, essa produce effetti:
- dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
- per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega per la riscossione della quota associativa, e l’Istituto provvede nel più breve tempo possibile alla lavorazione della domanda.
Se perviene una nuova delega su una prestazione sulla quale è già attiva una delega a favore di altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se è preceduta dalla revoca della precedente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, inclusa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote stabilite sono:
- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il precedente limite e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, costi del servizio e rimesse
Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari e i relativi adempimenti, che sono svolti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono indicati come segue:
- nuova delega su domanda di pensione: euro 0,04;
- nuova delega su pensione esistente: euro 0,74;
- revoca delega telematizzata: euro 0,74;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): euro 1,48;
- gestione delega: euro 0,04.
Esclusione di oneri per l’INPS e responsabilità
La convenzione precisa che dalla sua applicazione non devono derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, il quale resta estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e l’Organizzazione sindacale.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della trattenuta da creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche se i pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, qualora l’associazione risulti soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra gli associati e l’associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
Facoltà di sospensione e recesso dell’Istituto
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione sindacale;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- per perdita, da parte dell’associazione, dei requisiti di legge necessari alla stipula;
- quando intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale.
L’INPS si riserva anche la facoltà di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è AN.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni vengono istituiti i seguenti conti:
- GPA25534, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27534, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.
È inoltre istituito il nuovo conto GPA11534, destinato alla rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e all’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato sono imputati al conto già in uso GPA35041.
I conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni, mentre i rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale restano definiti dalla Direzione generale.
Punti principali
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione con SELP PENSIONATI, sottoscritta il 15 febbraio 2016 e approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014, ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono avvalersi della trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La facoltà si estende anche ai titolari di pensione amministrata dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Organizzazione trasmette i dati in via telematica secondo le specifiche tecniche INPS e invia in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. I dati sono inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche della domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, decorre dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, oppure, per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. Se sopraggiunge una nuova delega su una prestazione già gravata da delega ad altra organizzazione, la nuova ha effetto solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensive della tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e fino al doppio del minimo FPLD; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo FPLD.
Rapporti finanziari, costi e rimborso spese
Gli adempimenti finanziari sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestiti centralmente tra Direzione generale e organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono pari a: nuova delega su domanda di pensione 0,04 euro; nuova delega su pensione esistente 0,74 euro; revoca delega telematizzata 0,74 euro; variazione (revoca + nuova delega) 1,48 euro; gestione delega 0,04 euro.
Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS
L’INPS non deve sopportare oneri aggiuntivi e resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione. È inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sul rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta; inoltre deve ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie con i propri associati. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato è AN. Ai fini contabili vengono istituiti i conti GPA25534 e GPA27534 per i contributi sindacali trattenuti rispettivamente sulle pensioni pagate nell’anno in corso e negli anni precedenti, movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione. È inoltre istituito il conto GPA11534 per rilevare il debito verso l’organizzazione sindacale e il pagamento; gli accrediti a favore del sindacato sono imputati al conto GPA35041 già in uso. I rapporti finanziari sono definiti dalla Direzione generale.
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