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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 404 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Potere accertativo dell'Ufficio - Raddoppio dei termini

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2007, con recupero ai fini IRPEF, addizionali e imposta sostitutiva per complessivi 874.357 euro, contestando, tra l'altro, la propria residenza fiscale italiana, l'utilizzo della cosiddetta Lista F. contenente dati su disponibilità finanziarie presso una banca svizzera, l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 12, comma 2, del DL 78/2009, il raddoppio dei termini di accertamento, l'asserita illiceità delle informazioni acquisite, vizi di notifica e motivazione, violazioni delle convenzioni internazionali e del diritto europeo, nonché l'assenza di effettiva titolarità delle somme per effetto di una donazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto legittimo l'accertamento. Il Collegio ha riconosciuto la residenza fiscale italiana della contribuente, la utilizzabilità della Lista F. quale elemento presuntivo, la legittimità della presunzione sulle attività finanziarie detenute in un Paese a fiscalità privilegiata e del raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, del DPR 600/1973, ritenendo sussistenti elementi del reato tali da imporre la denuncia. Sono state inoltre respinte le eccezioni sulla notifica, sull'omessa allegazione, sull'acquisizione illecita dei dati, sulla violazione delle convenzioni e sull'assenza del presupposto impositivo. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la complessità della controversia e la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2, DL 78/2009

    Le disponibilità finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata si presumono costituite, salvo prova contraria, da redditi sottratti a tassazione.

    La norma è stata applicata come presunzione relativa: l'Amministrazione deve dimostrare gli elementi di fatto posti a base della presunzione, mentre il contribuente può superarla fornendo una prova concreta della diversa provenienza delle somme.

  • Art. 43, comma 3, DPR 600/1973

    In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.

    Il raddoppio dei termini è stato ritenuto legittimo quando l'Ufficio rilevi con sufficiente sicurezza elementi di un reato tributario perseguibile d'ufficio; le presunzioni tributarie possono concorrere alla valutazione degli elementi, senza assumere automaticamente valore di certezza legale in sede penale.

  • Art. 57 DPR 633/1972

    I termini di accertamento sono raddoppiati nei casi di violazioni che comportano obbligo di denuncia per reati tributari.

    La disposizione costituisce la disciplina parallela, ai fini IVA, del raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 del DPR 600/1973.

  • Art. 2, comma 1, D.Lgs. 128/2015

    Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è compresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria.

    La disciplina successiva ha limitato il raddoppio, escludendolo quando la denuncia sia presentata oltre il termine ordinario, facendo comunque salvi gli atti già notificati alla data di entrata in vigore del decreto.

  • Art. 2, comma 2, TUIR

    La residenza fiscale italiana è stata desunta dall'iscrizione anagrafica e dagli ulteriori collegamenti personali ed economici con l'Italia; la presenza di interessi anche in Svizzera non è stata ritenuta sufficiente a escludere la residenza italiana.

  • Art. 4 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni

    In presenza di collegamenti con entrambi gli Stati, il Collegio ha ritenuto prevalenti quelli con l'Italia, individuando in Italia la residenza fiscale convenzionale della contribuente.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    Eventuali irregolarità formali della notificazione non determinano l'invalidità dell'atto quando il destinatario lo abbia effettivamente ricevuto e abbia potuto difendersi.

  • Art. 2697 c.c.

    Il contribuente che intenda superare le presunzioni dell'Amministrazione deve fornire elementi concreti e coerenti sulla provenienza, titolarità o natura non reddituale delle somme.

  • Direttiva 77/799/CEE e Convenzione Italia-Francia

    Le informazioni trasmesse spontaneamente da un'amministrazione fiscale estera possono essere utilizzate nel procedimento tributario nazionale secondo le regole interne sulla prova; il contribuente può contestarne l'esattezza nel giudizio nazionale, ma non può pretendere automaticamente la loro inutilizzabilità.

  • Art. 42, comma 2, DPR 600/1973

    L'avviso di accertamento può motivare per relationem, purché riporti o renda conoscibili gli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa e consenta un'effettiva difesa.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento non consegue automaticamente alla semplice denuncia: devono esistere elementi concreti e sufficienti a fondare l'obbligo di denuncia per un reato tributario, verificabili anche dal giudice tributario.
  • Le presunzioni tributarie possono essere utilizzate come elementi indiziari anche in procedimenti con rilievo penale, ma non hanno necessariamente valore di prova legale in sede penale.
  • La detenzione di attività finanziarie non dichiarate in un Paese a fiscalità privilegiata può attivare una presunzione di redditività o di sottrazione a imposizione; il contribuente deve fornire una prova specifica, documentata e riferibile alle singole somme.
  • La residenza fiscale non dipende esclusivamente dalla residenza formale o dalla disponibilità di un'abitazione all'estero, ma dalla valutazione complessiva dei legami personali, familiari, economici e patrimoniali.
  • Le informazioni ottenute tramite cooperazione fiscale internazionale possono essere utilizzate anche se il contribuente non ha partecipato alla loro acquisizione, purché nel processo nazionale sia garantita la possibilità di contestarle e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
  • L'asserita origine illecita di un documento non comporta automaticamente la sua inutilizzabilità nel processo tributario, in assenza di una specifica norma nazionale che preveda tale effetto; occorre comunque valutare attendibilità, pertinenza e valore probatorio dell'elemento.
  • Una donazione o promessa di donazione non è sufficiente, da sola, a escludere la disponibilità o la titolarità fiscale delle somme: occorre provare perfezionamento dell'atto, accettazione, effettivo trasferimento e tracciabilità delle risorse.
  • I vizi formali di notifica o motivazione non determinano necessariamente l'annullamento dell'atto se questo ha raggiunto il proprio scopo e ha consentito al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi concretamente.

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