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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2091

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2091 della Commissione del 25 agosto 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 per quanto riguarda le notifiche degli Stati membri concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nei settori degli ortofrutticoli e del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Normativa europea32022R2091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in modo puntuale su due regolamenti di esecuzione già vigenti per allineare gli obblighi di comunicazione degli Stati membri al nuovo sistema uniforme di notifiche previsto in ambito OCM. L’obiettivo è evitare duplicazioni di trasmissione alla Commissione delle informazioni sulle organizzazioni riconosciute nei settori interessati. Le modifiche consistono nella soppressione di specifiche disposizioni, con applicazione differita al 1° gennaio 2023 per garantire continuità regolatoria.

Modifica dei regimi di notifica degli Stati membri per eliminare duplicazioni informative su organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali nei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con effetti sui flussi di notifica alla Commissione relativi alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali riconosciute. Incide specificamente sulle comunicazioni nei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, nonché nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, mediante la soppressione di disposizioni di dettaglio ormai rese superflue dal sistema uniforme introdotto dal regolamento delegato (UE) 2016/232, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/2092. Si applica dal 1° gennaio 2023; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica degli obblighi di notifica per organizzazioni di produttori e organismi collegati

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2091 della Commissione interviene su due atti attuativi settoriali dell’OCM per coordinare le comunicazioni degli Stati membri con il sistema uniforme di notifiche introdotto dal regolamento delegato (UE) 2016/232, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/2092. La finalità è evitare che gli Stati membri trasmettano due volte alla Commissione le stesse informazioni relative alle organizzazioni riconosciute.

Contesto normativo

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 disciplina il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, attribuendo alla Commissione poteri di esecuzione in materia. In tale quadro, gli Stati membri devono notificare le decisioni di concessione, rifiuto o revoca del riconoscimento adottate nel corso dell’anno civile precedente.

Razionale della modifica

Prima dell’intervento, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 prevedeva specifici obblighi di comunicazione per il comparto ortofrutticolo e il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 conteneva analoghi obblighi per il settore latte e prodotti lattiero-caseari. Poiché il nuovo sistema di notifiche copre in modo uniforme tutte le informazioni richieste per le organizzazioni riconosciute nei settori agricoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le disposizioni settoriali risultano superflue.

Modifiche apportate ai regolamenti di esecuzione

Nel settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, l’articolo 1 del regolamento 2022/2091 sopprime il punto 2 dell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. Nel settore lattiero-caseario, l’articolo 2 sopprime integralmente l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma le sue disposizioni si applicano solo dal 1° gennaio 2023. Questa scelta evita discontinuità nel passaggio dal precedente regime di comunicazione al nuovo sistema armonizzato.

Natura del regolamento

Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica del regolamento UE.

Disposizioni principali

Allineamento delle notifiche nel settore ortofrutticolo

L’articolo 1 sopprime nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 il punto 2, eliminando un obbligo di comunicazione divenuto ridondante per le informazioni relative alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e alle organizzazioni transnazionali nei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.

Soppressione dell’obbligo specifico nel settore lattiero-caseario

L’articolo 2 sopprime integralmente l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012, con la conseguenza di rimuovere la specifica disciplina di comunicazione concernente organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Decorrenza e applicazione temporale

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2023, così da assicurare una transizione senza discontinuità tra vecchio e nuovo regime di notifica.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneorganizzazione comune dei mercatiortofrutticolilatte e prodotti lattiero-caseariobblighi di notifica

Testo integrale

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