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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2092

Regolamento delegato (UE) 2022/2092 della Commissione del 25 agosto 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/232 e il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le notifiche degli Stati membri concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali riconosciute

Normativa europea32022R2092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2022/2092 aggiorna il sistema di notifiche degli Stati membri alla Commissione sulle entità riconosciute nel quadro dell’OCM agricola. L’intervento mira a rendere più completo e uniforme il flusso informativo, consentendo alla Commissione di conoscere non solo le decisioni annuali di riconoscimento o revoca, ma anche l’insieme delle entità riconosciute e alcuni dati economico-produttivi rilevanti. Viene inoltre eliminata una duplicazione per il comparto ortofrutticolo, trasferendo le informazioni al regime generale di notifica. Le nuove disposizioni si applicano dal 1o gennaio 2023 e devono essere trasmesse tramite il sistema informatico della Commissione.

Modifica le regole UE sulle notifiche annuali degli Stati membri relative al riconoscimento di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, razionalizzando i flussi informativi e sopprimendo una duplicazione nel settore ortofrutticolo.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’UE, con riferimento alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali, sia nazionali sia transnazionali, riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Incide sulle notifiche alla Commissione relative alle decisioni di riconoscimento, rifiuto, sospensione, revoca e fusione, nonché su dati quantitativi connessi alla produzione commercializzata e, per alcuni settori, a specifiche grandezze produttive. Per il settore ortofrutticolo elimina una duplicazione di notifica nel regolamento delegato (UE) 2017/891. Le nuove regole si applicano dal 1o gennaio 2023; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica delle notifiche sugli organismi riconosciuti nella PAC

Il regolamento delegato (UE) 2022/2092 interviene sul quadro delle notifiche alla Commissione in materia di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali riconosciute. La finalità, esplicitata nei considerando, è razionalizzare il sistema informativo, eliminare duplicazioni tra atti settoriali e consentire alla Commissione di disporre di dati più completi sul numero e sulle caratteristiche delle entità riconosciute, anche ai fini del monitoraggio delle misure della PAC e delle deroghe in materia di concorrenza.

Contesto normativo

L’intervento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia di riconoscimento delle entità collettive. I considerando richiamano anche il regolamento delegato (UE) 2016/232, che definisce la portata delle notifiche, il regolamento delegato (UE) 2017/891 per il settore ortofrutticolo, il regolamento (UE) 2021/2115 per i programmi operativi e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 per il canale informatico di trasmissione.

Ambito oggettivo e soggettivo

Le nuove regole riguardano gli Stati membri e si riferiscono alle entità riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013: organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, sia nazionali sia transnazionali. Le comunicazioni coprono sia gli esiti delle procedure amministrative di riconoscimento, sospensione, revoca e fusione, sia una serie di dati strutturali ed economici relativi alle entità riconosciute. Per il comparto ortofrutticolo viene rimossa una notifica duplicata, così da concentrare le informazioni nel regime generale.

Contenuto delle notifiche entro il 31 marzo

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/232 e impone, entro il 31 marzo di ogni anno, la comunicazione delle informazioni riferite all’anno precedente, suddivise per settori di prodotti agricoli. In particolare devono essere trasmessi:

  • il nome, l’eventuale numero di identificazione e la data di riconoscimento di ciascuna entità, nonché la base giuridica del riconoscimento;
  • il numero totale dei soci di ciascuna entità;
  • l’indicazione delle entità che hanno attuato un programma operativo conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 nel corso dell’esercizio finanziario precedente;
  • per le organizzazioni di produttori, il numero di soci che non sono produttori;
  • il nome delle entità cui il riconoscimento è stato rifiutato, sospeso o revocato, con la data della decisione e, se del caso, il numero di identificazione;
  • il nome delle entità riconosciute che si sono fuse con altre entità riconosciute, con la data della fusione e l’indicazione delle entità risultanti dalla fusione, anche con eventuale numero di identificazione.

Alla stessa scadenza gli Stati membri devono inoltre inviare un elenco completo e aggiornato di tutte le entità risultanti riconosciute al 31 dicembre dell’anno precedente, con le informazioni pertinenti sopra indicate.

Contenuto delle notifiche entro il 15 novembre

Sempre l’articolo 1 prevede una seconda finestra di notifica, entro il 15 novembre di ogni anno, per dati riferiti all’anno precedente e relativi alle organizzazioni di produttori nazionali e transnazionali riconosciute e alle loro associazioni riconosciute. Le informazioni richieste sono:

  • il valore della produzione commercializzata di ciascuna entità, determinato secondo gli articoli 31 e 32 del regolamento delegato (UE) 2022/126; se il dato non è disponibile, va indicato 0;
  • per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, i volumi annui di latte crudo commercializzabili prodotti da ciascuna entità, ripartiti per Stato membro di produzione nel caso delle organizzazioni transnazionali;
  • per il settore ortofrutticolo, la quota di produzione destinata al mercato del fresco e quella destinata alla trasformazione, sia in valore sia in volume.

Regola speciale per le organizzazioni transnazionali

Per le organizzazioni transnazionali riconosciute, le informazioni richieste dai paragrafi 1 e 2 devono essere presentate dallo Stato membro che ha adottato la decisione di riconoscimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1. La regola attribuisce quindi la responsabilità della comunicazione a uno Stato membro “capofila” legato al provvedimento di riconoscimento.

Modalità tecniche di trasmissione e coordinamento con altri atti

Le notifiche devono essere effettuate tramite il sistema informatico della Commissione previsto dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. Sul piano sistematico, l’articolo 2 sopprime nell’allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, il punto 2, per evitare che le stesse informazioni vengano trasmesse attraverso canali diversi e per concentrare i dati nel nuovo schema unificato di comunicazione.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto a decorrere dal 1o gennaio 2023. Il considerando finale evidenzia che tale soluzione è stata scelta per evitare discontinuità tra il vecchio e il nuovo regime di notifica.

Disposizioni principali

Riformulazione delle notifiche annuali ex regolamento delegato (UE) 2016/232

Sostituisce integralmente l’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/232, ridefinendo il contenuto e le scadenze delle notifiche che gli Stati membri devono inviare alla Commissione sulle organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali riconosciute.

Notifica entro il 31 marzo delle decisioni di riconoscimento e dell’elenco aggiornato delle entità riconosciute

Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri devono comunicare, per l’anno precedente e per settore di prodotto agricolo, il nome, l’eventuale numero di identificazione, la data di riconoscimento e la base giuridica del riconoscimento; il numero totale dei soci; l’indicazione delle entità che hanno attuato un programma operativo ex articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115; per le organizzazioni di produttori, il numero di soci non produttori; i casi di rifiuto, sospensione o revoca del riconoscimento; e le fusioni tra entità riconosciute. Devono inoltre trasmettere un elenco completo e aggiornato di tutte le entità riconosciute al 31 dicembre dell’anno precedente.

Notifica entro il 15 novembre dei dati sulla produzione commercializzata e di dati settoriali specifici

Entro il 15 novembre di ogni anno devono essere comunicati, per l’anno precedente, i dati sulle organizzazioni di produttori e sulle loro associazioni riconosciute: il valore della produzione commercializzata calcolato secondo gli articoli 31 e 32 del regolamento delegato (UE) 2022/126, con indicazione di 0 se il dato non è disponibile; per il settore latte e prodotti lattiero-caseari, i volumi annui di latte crudo commercializzabili prodotti; per il settore ortofrutticolo, la ripartizione della produzione tra mercato del fresco e trasformazione, in valore e in volume.

Gestione delle organizzazioni transnazionali

Per le organizzazioni transnazionali riconosciute, le informazioni previste ai paragrafi 1 e 2 sono presentate dallo Stato membro che ha adottato la decisione di riconoscimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1.

Canale unico di trasmissione delle informazioni

Tutte le informazioni previste dall’articolo 5 devono essere comunicate tramite il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

Soppressione della duplicazione nel regolamento delegato (UE) 2017/891

Nell’allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, il punto 2 è soppresso, in modo che le informazioni ivi previste siano notificate secondo il regime generale del regolamento delegato (UE) 2016/232 come modificato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o gennaio 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica agricola comunenotifiche e informazioni alla commissioneorganizzazioni di produttoriortofrutta

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