Ordinanza n. 1211/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della Comunicazione di Esclusione prot. n. 0001357/2026 - U - del 09/04/2026 ore 12:49:31, a firma del Responsabile del Procedimento di Gara, con la quale è stata disposta l'esclusione della New Food Soc. Coop. a r.l. dalla procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia del Comune di Teverola Anni Scolastici 2025/2026 e 2026/2027" (CIG B9773354C5); b) della Comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'esclusione, datata 26.03.2026; c) del rigetto delle controdeduzioni prodotte dalla ricorrente in data 30.03.2026; d) di tutti i verbali di gara, in particolare nella parte in cui sanciscono la pretesa irregolarità dell'offerta tecnica della deducente per assenza del "Cronoprogramma delle migliorie"; e) del Bando e del Disciplinare di gara, ove interpretati in senso escludente e, segnatamente, della Sezione 16.c del Disciplinare rubricata “Offerta Tecnica”, nella parte in cui prescrive, a pena di inammissibilità ed esclusione, la presentazione del "Cronoprogramma delle migliorie"; f) della eventuale proposta di aggiudicazione e del provvedimento di aggiudicazione definitiva se e in quanto adottati in favore di terzi; g) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o conseguente a quelli impugnati. E PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente alla riammissione in gara, con la conseguente valutazione della propria offerta tecnica ed economica ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per il servizio di refezione scolastica, motivata dall'assenza del cronoprogramma delle migliorie nell'offerta tecnica
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione di esclusione, la comunicazione di avvio del procedimento, il rigetto delle controdeduzioni, i verbali di gara, nonché il bando e il disciplinare nella parte in cui prevedono, a pena di inammissibilità ed esclusione, la presentazione del cronoprogramma delle migliorie. Ha chiesto la sospensione dell'efficacia dell'esclusione, la riammissione con conseguente valutazione dell'offerta tecnica ed economica e l'annullamento degli atti connessi, inclusi eventuali proposta o provvedimento di aggiudicazione a terzi. Il testo non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a indicare quale causa dell'esclusione l'assenza del cronoprogramma delle migliorie.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'esclusione, poiché essa avrebbe potuto determinare l'estromissione definitiva della ricorrente dalla procedura di gara. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha quindi sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla posizione della ricorrente, ai fini della sua ammissione con riserva alla gara e della conseguente valutazione dell'offerta. Non è stata anticipata una decisione sulla legittimità sostanziale dell'esclusione. Le spese della fase cautelare sono state dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite. La trattazione di merito è stata fissata per il 17 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'esclusione e l'ammissione con riserva alla gara.
Massime di principio
- In una procedura di gara, l'esclusione di un concorrente può determinare un pregiudizio grave e irreparabile quando comporta il rischio della sua estromissione definitiva dalla procedura; in tal caso può essere sospesa cautelarmente l'efficacia dell'esclusione.
- La sospensione cautelare dell'esclusione può essere accompagnata dall'ammissione con riserva del concorrente e dalla conseguente valutazione della sua offerta, senza che ciò implichi una decisione anticipata sulla fondatezza dei motivi di annullamento.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, il rischio di perdita definitiva della possibilità di partecipare alla gara può giustificare la sospensione dell'esclusione, lasciando impregiudicata la decisione di merito.
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