Sentenza del 04/05/2016 n. 8833 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'accesso alla definizione agevolata prevista dall'art. 12 della legge n. 289 del 2002 per l'anno d'imposta 1997. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il beneficio fosse subordinato alla consegna del ruolo all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2001. Poiché il ruolo era stato consegnato oltre il 30 giugno 2001, l'istanza doveva essere respinta, anche se il ruolo era stato formato entro il termine. Il contribuente sosteneva invece che dovesse rilevare la data di formazione del ruolo, per non subire le conseguenze di un eventuale ritardo dell'amministrazione nella sua trasmissione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza di merito e deciso direttamente la causa, rigettando la domanda introduttiva del contribuente. Ha stabilito che rileva la data di consegna del ruolo all'agente della riscossione, non quella della sua formazione. L'esclusione dal beneficio deriva direttamente dalla scelta legislativa di delimitare temporalmente i carichi definibili e non viola il principio di uguaglianza. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a pagare 2.500 euro per le spese del giudizio di Cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 12, comma 3-ter
La definizione agevolata riguarda i carichi i cui ruoli erano stati consegnati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2001.
Il requisito temporale si riferisce alla consegna del ruolo all'agente della riscossione, non alla sua precedente formazione. Se la consegna è avvenuta oltre il 30 giugno 2001, il contribuente non può accedere al beneficio.
Costituzione, art. 3
Il principio di uguaglianza non impedisce al legislatore di delimitare un beneficio fiscale mediante un termine temporale oggettivo, anche se tale termine era già scaduto quando la legge è entrata in vigore, purché il criterio sia generale e volto a garantire l'imparzialità dell'amministrazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 294 del 1997
È legittima l'esclusione da un beneficio fiscale dei contribuenti la cui situazione si sia verificata dopo una determinata data, quando il limite temporale costituisce un criterio oggettivo di selezione.
Corte costituzionale, sentenza n. 175 del 1986
La parità di trattamento non è violata da norme che subordinano la definizione agevolata all'esistenza di atti amministrativi già compiuti alla data di entrata in vigore della legge.
Massime di principio
- Quando una norma di definizione agevolata individua espressamente una data o un intervallo temporale per la consegna del ruolo, deve essere rispettato quel momento formale; non è normalmente possibile sostituirlo con la data di formazione del ruolo.
- Il contribuente non può ottenere l'estensione di un condono invocando il ritardo dell'amministrazione, se la legge ha scelto consapevolmente un criterio temporale oggettivo e predeterminato.
- Le norme agevolative e di condono sono generalmente interpretate in modo restrittivo: i requisiti e i termini previsti dalla legge devono risultare puntualmente rispettati.
- Una disparità derivante dall'applicazione di un termine legislativo non è, di per sé, incostituzionale, se il termine è generale, verificabile e funzionale a delimitare l'ambito del beneficio.
- In casi analoghi occorre verificare documenti e date ufficiali relativi alla consegna del ruolo all'agente della riscossione, poiché tale data può essere decisiva rispetto alla sola data di formazione del ruolo.
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