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Sentenza

Sentenza del 27/01/2016 n. 120 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Iva / Registro - Art 40 d.P.R. 131/86 - Sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dal testo emerge una conclusione favorevole all’esclusione di un’autonoma e ulteriore imposta di registro sull’acconto. Per gli atti soggetti a IVA, l’imposta di registro deve essere applicata in misura fissa una sola volta, in relazione all’atto e alla relativa formalità di registrazione, evitando una doppia imposizione dello stesso contenuto economico mediante IVA e registro.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento ai fini dell’imposta di registro degli acconti relativi ad atti soggetti a IVA. Si sostiene che, quando l’atto è soggetto a IVA, l’imposta di registro in misura fissa colpisce esclusivamente l’atto considerato come unica formalità di registrazione, normalmente rappresentata dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata, senza che rilevi la qualità del soggetto che lo pone in essere. L’autonoma tassazione dell’acconto, quale disposizione negoziale economicamente apprezzabile, determinerebbe una duplicazione impositiva, assoggettando il medesimo profilo negoziale sia a IVA sia a imposta di registro. L’art. 40 del d.P.R. 131/1986 non sarebbe quindi applicabile per tassare separatamente l’acconto, poiché prevede l’imposta di registro fissa per gli atti soggetti a IVA e non per ciascun negozio o componente economica contenuta nell’atto.

Norme richiamate

  • Art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La norma viene interpretata nel senso che, per gli atti soggetti a IVA, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa, salvo le ipotesi in cui l’atto sconti un’ulteriore imposta di registro. La tassa riguarda l’atto quale contenitore e la formalità di registrazione, non le singole disposizioni negoziali o gli acconti autonomamente considerati.

  • Imposta sul valore aggiunto

    L’IVA costituisce il tributo applicabile al contenuto economico dell’operazione. L’assoggettamento dell’acconto a IVA non giustifica, per il medesimo profilo negoziale, un’ulteriore tassazione proporzionale o autonoma mediante imposta di registro.

Massime di principio

  • Quando un atto è soggetto a IVA, l’imposta di registro deve normalmente essere applicata in misura fissa e una sola volta, in relazione all’atto e alla formalità di registrazione.
  • Gli acconti o le singole componenti economiche dell’operazione non devono essere tassati autonomamente ai fini del registro se ciò comporta una duplicazione della tassazione già applicata con l’IVA.
  • L’art. 40 del d.P.R. 131/1986 riguarda l’atto nel suo complesso, inteso come contenitore giuridico sottoposto a registrazione, e non ogni singolo negozio o pagamento ricompreso nell’atto.
  • Per valutare il corretto trattamento fiscale occorre distinguere tra la tassazione sostanziale dell’operazione, normalmente rilevante ai fini IVA, e la tassazione dell’atto o della formalità di registrazione, rilevante ai fini dell’imposta di registro.

Testo integrale

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