Sentenza del 14/11/2016 n. 10027 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Tributi locali - ICI - Esenzioni - Esenzione ex art. 7, co.1, lett. I d.lgs.vo 504/1992 - Immobili conferiti nel fondo previdenza ed assistenza sociale e vincolati all'esercizio di detto fondo con vincolo di destinazione esclusiva - Non spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'esenzione ICI è stata negata. Il mero conferimento degli immobili in un fondo previdenziale e assistenziale, anche se accompagnato da un vincolo di destinazione esclusiva, non soddisfa i requisiti previsti dalla legge quando non risulta la diretta utilizzazione degli immobili da parte dell'ente per lo svolgimento delle attività assistenziali esentabili.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che gli immobili, essendo stati conferiti in un fondo di previdenza e assistenza sociale e vincolati all'esercizio esclusivo delle relative finalità, dovessero beneficiare dell'esenzione prevista per gli immobili utilizzati per attività assistenziali. La sentenza ha chiarito che l'esenzione richiede congiuntamente un requisito oggettivo, consistente nello svolgimento esclusivo nell'immobile di attività assistenziali o assimilate, e un requisito soggettivo, consistente nello svolgimento diretto di tali attività da parte di un ente pubblico o privato privo di finalità commerciali prevalenti. Non è quindi sufficiente il vincolo di destinazione dell'immobile o il suo conferimento in un fondo previdenziale: occorre anche l'utilizzazione diretta da parte dell'ente possessore.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
Esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali e di altre attività equiparate.
L'esenzione richiede la compresenza di un requisito oggettivo, relativo all'attività svolta nell'immobile, e di un requisito soggettivo, relativo alla natura e all'attività dell'ente. È inoltre necessario che l'immobile sia utilizzato direttamente dall'ente possessore; il solo vincolo di destinazione o il conferimento in un fondo non sono sufficienti.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali sugli immobili devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
- Per ottenere l'esenzione non basta dimostrare che l'immobile sia destinato formalmente a finalità previdenziali, assistenziali o sociali: occorre provare l'effettivo svolgimento nell'immobile dell'attività agevolata.
- L'attività deve essere svolta direttamente dall'ente proprietario o possessore; la mera titolarità dell'immobile, il conferimento a un fondo o la concessione a terzi non soddisfano normalmente il requisito soggettivo.
- In situazioni analoghe è necessario verificare separatamente la natura non commerciale dell'ente, l'attività concretamente esercitata nell'immobile e il rapporto diretto tra ente e utilizzazione dell'immobile.
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