Cassazione Civile, Ordinanza n. 24161/2026 del 28/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero, al termine dell'espiazione di una pena detentiva, era stato trattenuto in un CPR e poi destinatario di una proroga di 60 giorni del trattenimento disposta dal Tribunale di Roma. Il decreto si fondava sulla ritenuta elevata e attuale pericolosità sociale desunta dai precedenti penali, dalla gravità e reiterazione delle condotte e dall'uso di plurime identità. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: (1) violazione della disciplina sull'immigrazione per mancata considerazione della situazione familiare, delle condizioni di salute e dell'assenza di legami col Paese d'origine; (2) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla situazione familiare e violazione delle norme che impongono necessità e proporzionalità del trattenimento; (3) violazione delle norme che consentono di valutare misure alternative al trattenimento; (4) violazione delle norme sul procedimento di protezione internazionale per non avere considerato la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del diniego di protezione come elemento incidente sui presupposti del trattenimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto applicabile la nuova disciplina processuale introdotta dal d.l. n. 100 del 2026 ai provvedimenti emessi dal 12 giugno 2026 e ha accolto l'eccezione del Ministero resistente. Ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso perché il ricorrente aveva depositato l'atto senza fornire prova della notifica del ricorso né dell'iscrizione a ruolo; in mancanza della notifica non era possibile verificare la tempestività del deposito ai sensi dell'art. 14.1, comma 2, d.lgs. n. 286/1998. Le spese sono state compensate per la novità della disciplina applicata.
Norme richiamate
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
È richiamato dal ricorrente come norma che, insieme alle altre indicate, imponeva di considerare anche la situazione personale e familiare dello straniero ai fini della legittimità del trattenimento.
art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394/1999
È richiamato dal ricorrente quale parametro normativo invocato per contestare la valutazione del giudice sulla proroga del trattenimento.
art. 6, d.lgs. n. 142/2015
È evocato dal ricorrente come norma che disciplina il trattenimento e la sua proroga, richiedendo una verifica di necessità e proporzionalità.
art. 8, Direttiva 2013/33/UE
È richiamato dal ricorrente per sostenere che il trattenimento e la sua proroga devono essere misure necessarie e proporzionate, e che debbano essere considerate misure meno afflittive.
art. 5 CEDU
È invocato dal ricorrente in relazione alla restrizione della libertà personale conseguente al trattenimento amministrativo.
art. 35-bis, d.lgs. n. 25/2008
È citato dal ricorrente con riferimento agli effetti del ricorso avverso il diniego di protezione internazionale.
art. 15, Direttiva 2008/115/CE
È richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti del trattenimento amministrativo nel contesto del rimpatrio.
art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
La Corte rileva che la disposizione, nel testo modificato dalla l. n. 187/2024, è stata abrogata dal d.l. n. 100/2026.
art. 14.1, d.lgs. n. 286/1998
La Corte applica questa nuova disposizione come regime processuale del ricorso per cassazione contro decreti di convalida, proroga o riesame del trattenimento; il mancato deposito della prova di notifica del ricorso impedisce di verificare la tempestività del deposito e determina l'improcedibilità.
art. 360 c.p.c.
È indicato come base del nuovo ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di trattenimento disciplinati dall'art. 14.1.
art. 369, comma 2, c.p.c.
È richiamato dalla nuova disciplina sul deposito del ricorso, essendo dichiarato applicabile in quanto compatibile.
art. 372 c.p.c.
È richiamato come norma che consente il deposito di specifici documenti nel nuovo rito.
art. 606 c.p.p.
È menzionato solo per evidenziare l'abrogazione della precedente limitazione del ricorso per cassazione in materia di trattenimento.
art. 12, comma 2, lett. f) e g), d.l. n. 100/2026
Ha abrogato la precedente disciplina del ricorso per cassazione e introdotto il nuovo art. 14.1 del d.lgs. n. 286/1998.
art. 19, d.l. n. 100/2026
È richiamato per affermare l'entrata in vigore del decreto il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Massime di principio
- In materia di impugnazione dei provvedimenti di convalida, proroga o riesame del trattenimento amministrativo, occorre applicare la disciplina processuale vigente alla data del provvedimento impugnato.
- Nel nuovo regime dell'art. 14.1 d.lgs. n. 286/1998, il ricorso per cassazione deve essere depositato entro il termine previsto e, a pena di improcedibilità, va fornita la prova della notificazione del ricorso, non essendo possibile verificare la tempestività del deposito in assenza di tale prova.
- La mancanza della prova di notifica del ricorso impedisce la verifica del rispetto del termine per il deposito e comporta l'improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando la disciplina processuale è di recente introduzione e presenta carattere innovativo, la novità del quadro normativo può giustificare la compensazione delle spese di lite.
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