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Circolare

Circolare numero 78 del 18-3-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, a partire dal 1995, l’Istituto effettuerà direttamente tramite le proprie Sedi il controllo d’ufficio dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono tramite delegato, liberando gli interessati dall’onere di produrre il certificato o la dichiarazione sostitutiva. Vengono richiamate le procedure già previste con le circolari n. 111/1993 e n. 220/1994, basate su scambio di supporti magnetici o telematico, oppure, in assenza di collegamenti, su tabulati con i Comuni. Restano ferme le modalità ordinarie per il controllo dei cosiddetti "pluridelegati". Le Sedi Regionali devono vigilare sull’andamento delle operazioni e riferire entro il 10 ottobre, anche sui casi di indebita riscossione e sulle segnalazioni all’Autorità Giudiziaria.

Controllo d’ufficio dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono tramite delegato

Controllo d’ufficio dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono tramite delegato

La circolare dispone l’avvio, dal 1995, di una nuova procedura di controllo d’ufficio dell’esistenza in vita dei pensionati che percepiscono la pensione tramite delegato. L’obiettivo è garantire la regolare e corretta corresponsione dei ratei, semplificando al tempo stesso gli adempimenti per gli interessati.

Ambito della misura e soggetti interessati

La novità riguarda i pensionati che riscuotono tramite delegato, per i quali l’Istituto effettuerà direttamente il controllo dell’esistenza in vita attraverso le proprie Sedi. Per effetto di tale impostazione, i pensionati non dovranno più procurarsi il certificato di esistenza in vita né rendere la relativa dichiarazione sostitutiva.

Comunicazioni agli intermediari e alle strutture periferiche

La Direzione Generale ha dato comunicazione della nuova modalità alle Poste Italiane e agli Istituti di Credito telematici con note del 2 marzo 1995. Le Unità funzionali sono state inoltre incaricate di trasmettere analoga comunicazione alle banche locali non automatizzate, così da uniformare la gestione del controllo presso tutti i soggetti coinvolti nell’incasso delle pensioni.

Riferimenti normativi e modalità di esecuzione

La circolare richiama le precedenti disposizioni contenute nella circolare n. 111 del 12 maggio 1993 e nella circolare n. 220 del 19 luglio 1994, che già disciplinavano il controllo d’ufficio dell’esistenza in vita dei titolari di prestazioni pensionistiche che riscuotono tramite delegato. Le modalità operative previste restano quelle basate sullo scambio di supporti magnetici o sulla trasmissione telematica; nei casi in cui i collegamenti non siano attivati, si procede mediante scambio di tabulati con i Comuni.

Criteri di gestione e rapporti con il pubblico

L’Istituto raccomanda che le operazioni siano attuate e concluse con la massima accuratezza ed efficienza, effettuando riscontri particolarmente rigorosi sulle risultanze anagrafiche. Viene inoltre richiesto di mantenere un comportamento improntato al massimo tatto e alla più cortese correttezza nei rapporti con il pubblico, soprattutto in presenza di segnalazioni di disguidi o inconvenienti, anche in considerazione del carattere innovativo della procedura e della collaborazione tra amministrazioni coinvolte.

Controllo dei "pluridelegati"

Resta invariata la disciplina del controllo sui cosiddetti "pluridelegati", vale a dire i delegati che abbiano ricevuto deleghe da più di due pensionati. Per questa fattispecie il controllo continua a svolgersi secondo le consuete modalità, senza applicazione della nuova procedura d’ufficio richiamata per gli altri casi.

Vigilanza delle Sedi Regionali e termini di relazione

Le Sedi Regionali devono vigilare sull’andamento delle operazioni e trasmettere una relazione alla Direzione Generale, Direzione Centrale Sistema Qualità, entro il 10 ottobre p.v. La relazione deve riguardare, da un lato, i casi di indebita riscossione di maggiore entità e quelli già segnalati all’Autorità Giudiziaria emersi dagli accertamenti sull’esistenza in vita dei pensionati; dall’altro, l’esito delle rilevazioni sui delegati titolari di deleghe conferite da più di due pensionati.

Punti principali

Nuova procedura per il controllo dell’esistenza in vita

Dal corrente anno l’Istituto effettuerà direttamente, tramite le proprie Sedi, il controllo d’ufficio dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono tramite delegato. In conseguenza di ciò, i pensionati interessati sono esonerati dall’incombenza di acquisire il certificato di esistenza in vita o di rendere la dichiarazione sostitutiva.

Comunicazioni agli intermediari di pagamento

Con apposite note del 2 marzo 1995 sono state informate le Poste Italiane e gli Istituti di Credito telematici. Le Unità funzionali devono inoltre inviare analoga comunicazione alle Banche locali non automatizzate.

Richiamo alle circolari precedenti e modalità operative

Vengono richiamate la circolare n. 111 del 12 maggio 1993 e la circolare n. 220 del 19 luglio 1994, che disciplinano il controllo d’ufficio dell’esistenza in vita dei titolari di prestazioni pensionistiche che riscuotono tramite delegato. Le verifiche devono svolgersi tramite scambio di supporti magnetici o in via telematica; ove i collegamenti non siano attivati, mediante scambio di tabulati con i Comuni.

Criteri di svolgimento dei controlli

Le operazioni devono essere avviate e concluse con massima accuratezza ed efficienza, con scrupolosi riscontri sulle risultanze anagrafiche. È richiesto anche il massimo tatto e la più cortese correttezza nei rapporti con il pubblico, soprattutto in caso di segnalazioni di disguidi o inconvenienti.

Controllo dei "pluridelegati"

Per i controlli relativi ai cosiddetti "pluridelegati", cioè i delegati titolari di deleghe rilasciate da più di due pensionati, continua ad applicarsi la consueta procedura di verifica.

Vigilanza e rendicontazione delle Sedi Regionali

Le Sedi Regionali devono vigilare sull’andamento delle operazioni e riferire alla Direzione Generale, Direzione Centrale Sistema Qualità, entro il 10 ottobre p.v. Devono essere comunicati sia i casi di indebita riscossione di maggiore entità e quelli segnalati all’Autorità Giudiziaria emersi dagli accertamenti sull’esistenza in vita, sia l’esito delle rilevazioni sui delegati con deleghe conferite da più di due pensionati.

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