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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2658

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2658 della Commissione, del 23 dicembre 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32025R2658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone da cui è autorizzato l’ingresso di determinati prodotti avicoli, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Da un lato, introduce o conferma sospensioni per le zone colpite dai nuovi focolai; dall’altro, riammette l’ingresso da alcune zone per le quali le autorità competenti hanno fornito garanzie sufficienti sull’efficacia delle misure adottate. Le modifiche operano sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e producono effetto con urgenza.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare gli elenchi di zone autorizzate all’ingresso nell’Unione di prodotti avicoli provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche riguardano in particolare Canada, Regno Unito e Stati Uniti e incidono sulle zone interessate da nuovi focolai di HPAI e su quelle per le quali le restrizioni possono essere revocate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le importazioni avicole da Canada, Regno Unito e Stati Uniti

Il regolamento interviene sul sistema UE di elencazione dei paesi terzi, territori e zone da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. La finalità è adeguare gli elenchi alle evoluzioni epidemiologiche legate a nuovi e precedenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nei tre paesi terzi interessati, bilanciando tutela sanitaria e continuità degli scambi.

Contesto normativo

La base giuridica richiamata è il regolamento (UE) 2016/429, in particolare gli articoli 230, paragrafo 1, 232, paragrafo 1, lettera b), e 232, paragrafo 3, lettera b). Il quadro tecnico-operativo è completato dal regolamento delegato (UE) 2020/692, che disciplina le condizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi delle zone autorizzate. In tale contesto, gli allegati V e XIV del regolamento 2021/404 sono quelli specificamente dedicati, rispettivamente, a pollame e materiale germinale di pollame, e alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Nuovi focolai e misure restrittive

La Commissione prende atto di nuovi focolai di HPAI notificati da:

  • Canada: cinque focolai in Alberta, Columbia Britannica, Ontario e Québec, confermati tra il 24 novembre 2025 e il 15 dicembre 2025;
  • Regno Unito: quattro focolai nel Kent, Gloucestershire, Lincolnshire e Midlothian, confermati tra il 13 dicembre 2025 e il 18 dicembre 2025;
  • Stati Uniti: otto focolai in Indiana, Kansas, Kentucky, Minnesota, North Dakota, Texas e Washington, confermati il 9 dicembre 2025 e il 15 dicembre 2025.

Le autorità veterinarie dei tre paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti colpiti e hanno applicato una politica di abbattimento totale. In base a tali dati, la Commissione aggiorna gli elenchi dell’Unione sospendendo l’ingresso dalle zone colpite, con effetto coordinato sulle tabelle degli allegati V e XIV.

Revoca di precedenti sospensioni

Il regolamento considera anche precedenti focolai per i quali Canada, Regno Unito e Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate sulla situazione sanitaria e sulle misure adottate. La Commissione conclude che tali paesi hanno fornito garanzie adeguate sul fatto che le zone interessate non rappresentano più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione.

In particolare, vengono richiamati:

  • Canada: informazioni aggiornate del 1º, 5, 15 e 17 dicembre 2025 in relazione a cinque focolai in Alberta, Columbia Britannica, Manitoba e Québec, confermati tra il 31 dicembre 2024 e il 6 novembre 2025;
  • Regno Unito: informazioni aggiornate del 18 dicembre 2025 in relazione a un focolaio nell’East Sussex, confermato il 31 ottobre 2025;
  • Stati Uniti: informazioni aggiornate del 17 dicembre 2025 in relazione a sedici focolai in Georgia, Iowa, Minnesota, Pennsylvania, South Dakota, Utah, Washington e Wisconsin, confermati tra il 16 settembre 2025 e il 28 ottobre 2025.

In tali casi la Commissione ritiene possibile riaprire l’ingresso da alcune zone precedentemente sospese.

Allegato V: pollame e materiale germinale di pollame

L’allegato V, parte 1, sezione B, viene modificato per Canada, Regno Unito e Stati Uniti con sostituzioni e nuove aggiunte di zone. Le modifiche includono, tra le altre, le zone canadesi CA-2.254, CA-2.285, CA-2.304, CA-2.305, CA-2.306 e le nuove zone CA-2.320, CA-2.321, CA-2.322, CA-2.323 e CA-2.324; le zone britanniche GB-2.404 e GB-2.442 fino a GB-2.445; nonché varie zone statunitensi, tra cui US-2.1054, US-2.1055, US-2.1062, US-2.1065, US-2.1066, US-2.1068, US-2.1078, US-2.1092, US-2.1096-1101 e US-2.1196-1203.

La parte 2 dell’allegato V aggiorna anche le descrizioni geografiche delle zone, indicando per il Canada le localizzazioni provinciali e comunali interessate, per il Regno Unito le aree entro un raggio di 10 km centrate su specifiche coordinate WGS84, e per gli Stati Uniti le zone circolari di 10 km di raggio riferite a singoli contesti di contea e stati.

Allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

L’allegato XIV, parte 1, sezione B, è modificato in modo corrispondente per le medesime zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti. Qui le voci riguardano POU, RAT e GBM, con sostituzioni e nuove righe analoghe a quelle dell’allegato V. Anche in questo caso vengono aggiornate le date di riferimento e le zone che tornano ammesse o restano sospese.

Entrata in vigore e urgenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione giustifica l’urgenza con l’esigenza di evitare perturbazioni ingiustificate degli scambi internazionali, tenendo al contempo sotto controllo il rischio sanitario connesso all’HPAI.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi delle zone autorizzate

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano le tabelle relative a Canada, Regno Unito e Stati Uniti e aggiornano le zone ammesse o sospese per il commercio di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Nuovi focolai di HPAI e sospensione dell’ingresso

I considerando descrivono nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, con conferme tra novembre e dicembre 2025. A seguito di tali focolai, le zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti colpiti determinano la sospensione dell’ingresso nell’Unione dalle aree interessate, con conseguenti aggiornamenti delle voci negli allegati V e XIV.

Revoca di precedenti sospensioni per alcune zone

Per alcune zone già sospese in precedenza, la Commissione ritiene che le informazioni aggiornate fornite dai tre paesi dimostrino che la situazione sanitaria non costituisce più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione. Di conseguenza, l’ingresso viene nuovamente autorizzato per le zone interessate del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, con aggiornamento delle corrispondenti voci negli allegati.

Modifiche tecniche agli allegati V e XIV

Nell’allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, vengono sostituite o aggiunte diverse zone per Canada, Regno Unito e Stati Uniti, con indicazione delle specie/categorie ammesse e delle date di inizio/fine restrizione o autorizzazione. Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, analoghe modifiche riguardano pollame e ratti/materiale correlato, includendo anche le indicazioni sul materiale genetico biologico/GBM e sulle medesime zone geografiche.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il considerando finale sottolinea l’urgenza delle modifiche per evitare inutili perturbazioni degli scambi.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animalemisure veterinarieimportazioni nell’unione europea

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