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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2638

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2638 del Consiglio, del 22 dicembre 2025, che attua il regolamento (UE) 2024/1485 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia

Normativa europea32025R2638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2638 del Consiglio aggiorna il regime sanzionatorio previsto dal regolamento (UE) 2024/1485 relativo alla situazione in Russia. Sulla base della gravità della situazione e della proposta dell’alto rappresentante, il Consiglio inserisce due nuove persone fisiche nell’allegato IV, dedicato ai soggetti colpiti da misure restrittive. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Aggiornamento dell’elenco di persone fisiche soggette a misure restrittive nel quadro del regolamento (UE) 2024/1485 sulla situazione in Russia.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Incide esclusivamente sull’allegato IV del regolamento (UE) 2024/1485, aggiungendo due persone fisiche all’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive. Non contiene misure generali di settore né disciplina autonoma di sanzioni diverse dall’aggiornamento dell’elenco.

Aggiornamento delle misure restrittive UE in considerazione della situazione in Russia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2638 interviene sul regime restrittivo istituito dal regolamento (UE) 2024/1485. Il Consiglio adotta l’atto in ragione della persistente gravità della situazione in Russia e della necessità di aggiornare l’elenco dei soggetti responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e di condotte che compromettono democrazia e stato di diritto.

Base normativa e contesto

L’atto è adottato sulla base dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1485 e su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Nei considerando il Consiglio richiama l’adozione del regolamento originario del 27 maggio 2024 e ribadisce la condanna delle violazioni dei diritti umani e delle repressioni in Russia. La motivazione centrale è l’opportunità di inserire ulteriori due persone fisiche nell’elenco contenuto nell’allegato IV.

Modifica dell’allegato IV

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) 2024/1485 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’inserimento riguarda la rubrica "A. Persone fisiche" e aggiunge due nominativi:

  • Dmitry Sergeyevich Gordeev, giudice presso il tribunale della città di Mosca, già giudice presso il tribunale distrettuale di Tverskoy nella città di Mosca;
  • Lyudmila Balandina, procuratore.

Per entrambe le persone l’allegato riporta dati identificativi, cittadinanza russa, sesso, data di nascita e una motivazione dettagliata dell’inserimento. In sintesi, Gordeev è indicato come responsabile di sentenze di matrice politica, di una sistematica inosservanza delle garanzie di una giustizia imparziale e di un sostegno materiale all’apparato repressivo russo. Balandina è indicata come coinvolta in procedimenti penali di matrice politica, nell’uso di retorica ideologica allineata alla propaganda del Cremlino e nella repressione di persone critiche verso le autorità russe o favorevoli all’Ucraina.

Profili e ragioni dell’inclusione

Per Dmitry Sergeyevich Gordeev il regolamento evidenzia che egli avrebbe ripetutamente emesso sentenze politicamente motivate contro esponenti dell’opposizione e difensori dei diritti umani, rifiutando di esaminare prove a discarico e accettando rapporti di polizia non verificati o copiati. Tali condotte sono descritte come prova di pregiudizi, conflitto di interessi e mancanza di indipendenza della magistratura.

Per Lyudmila Balandina si segnala che avrebbe svolto un ruolo chiave in casi di alto profilo relativi a gravi violazioni dei diritti umani e repressione di persone critiche verso le autorità russe o di sostegno all’Ucraina. Il testo sottolinea che la sua azione avrebbe contribuito a perseguire espressioni pacifiche come estremismo o terrorismo, incidendo sulla libertà di espressione, sul diritto a un equo processo e sul divieto di procedimenti arbitrari.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura obbligatoria in tutti gli elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato IV del regolamento (UE) 2024/1485

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) 2024/1485 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Nell’elenco delle persone fisiche, alla rubrica "A. Persone fisiche", sono aggiunte due voci: Dmitry Sergeyevich Gordeev e Lyudmila Balandina, entrambe con cittadinanza russa e specifiche indicazioni identificative, professionali e motivazionali. Le motivazioni descrivono il loro coinvolgimento in gravi violazioni dei diritti umani, repressione della società civile e dell’opposizione democratica, e attività che compromettono democrazia e stato di diritto in Russia.

Base giuridica e finalità del provvedimento

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1485, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. I considerando richiamano la condanna da parte dell’Unione delle violazioni dei diritti umani e delle repressioni in Russia e la necessità di rispondere alla gravità della situazione tramite l’inserimento di nuovi soggetti nell’elenco sanzionatorio.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunediritti umanistato di diritto

Testo integrale

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