Cassazione Civile, Sentenza n. 36351/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado favorevole ai soci della cessata P.M. Gestione s.r.l. La CTR aveva ritenuto che, per proseguire l'azione nei confronti dei soci dopo la cancellazione della società, fosse necessaria la prova che i soci avessero percepito utili/avessero beneficiato della distribuzione dell'attivo di liquidazione. L'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c. (successione delle obbligazioni sociali ai soci dopo estinzione della società) e sosteneva che la cancellazione determina l'estinzione e il subentro dei soci nelle obbligazioni sociali, mentre l'accertamento dell'effettivo beneficiamento costituisce un'eccezione di merito il cui onere probatorio grava sui soci.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la CTR abbia errato nel porre a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare che i soci abbiano utilmente partecipato alla distribuzione dell'attivo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) secondo cui la cancellazione dal Registro delle imprese determina l'estinzione della società e il trasferimento delle obbligazioni ai soci, salvo i limiti di responsabilità previsti; la mancata partecipazione utile alla liquidazione è fatto modificativo/estintivo che i soci devono provare. Ha inoltre chiarito che la disposizione di rinvio quinquennale (art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014) non rileva nel caso di cancellazione anteriore al 13/12/2014. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Campania (sezione staccata di Salerno) in diversa composizione per nuovo giudizio; le spese del giudizio di legittimità sono regolate dalla Corte.
Norme richiamate
art. 2495 cod. civ.
La cancellazione dal Registro delle imprese determina l'estinzione della società e la successione, con i limiti previsti dalla responsabilità, delle obbligazioni sociali in capo ai soci; l'effetto estintivo può essere costitutivo per le cancellazioni operate dopo la modifica normativa del 2003; i soci diventano successori della posizione debitoria della società, salvo che provino fatti estintivi o modificativi della responsabilità.
art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Fondamento formale del ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione della norma sostanziale (art. 2495 c.c.) e quindi motivo idoneo a far accogliere il ricorso quando la CTR abbia posto onere probatorio non conforme ai principi sopra richiamati.
art. 2697, secondo comma, cod. civ.
Principio relativo all'onere della prova: chi allega un fatto modificativo, impeditivo o estintivo di una pretesa (qui la mancata utile partecipazione alla liquidazione) ne ha l'onere della prova; pertanto spetta ai soci dimostrare che non vi è base per la responsabilità loro attribuita per successione nelle obbligazioni sociali.
artt. 299 e ss. cod. proc. civ.
Norme processuali che disciplinano l'interruzione del processo in caso di estinzione della società e le regole per la prosecuzione o riassunzione del giudizio nei confronti dei soci successori; la cancellazione della società priva la stessa della capacità di stare in giudizio.
art. 110 cod. proc. civ.
Riferimento alla possibilità di prosecuzione o riassunzione del processo a cura dei soci successori, nei limiti stabiliti dalle norme sulla successione processuale.
art. 28, comma 4, d.lgs. 21/11/2014, n. 175
La disciplina che differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione ai soli fini di atti di liquidazione, accertamento e riscossione è di carattere sostanziale e si applica solo alle richieste di cancellazione presentate dal 13/12/2014 in poi; non ha efficacia retroattiva e non è applicabile alla cancellazione intervenuta il 29/9/2014 nel presente caso.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese produce, secondo la giurisprudenza consolidata, l'estinzione della persona giuridica e il trasferimento delle obbligazioni sociali ai soci (successione).
- La capacità della società di stare in giudizio cessa con l'estinzione; se l'estinzione avviene nel corso del processo, il giudizio può proseguire o essere riassunto nei confronti dei soci successori secondo le norme processuali (artt. 299 ss., art. 110 c.p.c.).
- Il creditore (es. l'Amministrazione finanziaria) che agisce per il recupero di crediti della società estinta deve dimostrare la fonte dell'obbligazione sociale, ma non è tenuto a provare che i singoli soci abbiano utilmente partecipato alla distribuzione dell'attivo: la mancata partecipazione è un fatto estintivo/modificativo della responsabilità e l'onere della prova grava sui soci (art. 2697 c.c.).
- Le disposizioni che differiscono gli effetti dell'estinzione (es. art. 28 d.lgs. 175/2014) operano solo per le cancellazioni richieste dopo la data di entrata in vigore della norma di differimento e non hanno efficacia retroattiva; per cancellazioni anteriori il differimento non si applica.
- In giudizio, la contestazione della legittimazione passiva dei soci per mancanza di utile riparto deve essere affrontata come questione di merito: i giudici devono esaminare la prova offerta dai soci e non esigere che l'attore (creditore) provi l'assenza di fatto che costituisce l'eccezione.
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