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Sentenza

Sentenza del 21/01/2021 n. 391 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento IRPEF/ADD relativi al 2011 e 2012: l'Ufficio aveva ritenuto fittizie le fatture emesse dalla W (società inglese) nei confronti della Z e, ritenendo X amministratore di fatto della Z, aveva imputato a X i maggiori redditi risultanti da quelle fatture. Il contribuente deduceva tardività dell'accertamento, infondatezza delle presunzioni e delle dichiarazioni di terzi (anche oggetto di querela di falso), conformità agli studi di settore, mancata produzione di atti e testimonianze a fondamento, violazioni dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e anomale attribuzioni di reddito alla società strumentale.

La decisione

Il giudice d'appello ha rigettato l'appello e confermato gli avvisi di accertamento. Motivi principali: 1) non era necessario sospendere il giudizio per la querela di falso perché le dichiarazioni contestate erano meramente ausiliarie e la loro eventuale nullità non avrebbe inciso sull'esito; 2) applicazione della disciplina transitoria della Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 132): la denuncia penale presentata nei termini ordinari ha determinato il raddoppio dei termini di accertamento, rendendo tempestiva la notifica degli avvisi; 3) le verifiche sull'operatore inglese (capitale irrisorio, assenza di dipendenti, ampia clientela, fatturazioni eterogenee) e le informazioni ottenute dalle autorità inglesi costituivano indizi gravi, precisi e concordanti della natura fittizia delle fatture; 4) X risultava socio e soggetto professionalmente connesso alla Z (contratto di consulenza, perdita di autonomia gestionale della madre quale rappresentante legale), idoneo a configurare la figura dell'amministratore di fatto; 5) l'onere della prova gravava sul contribuente che non ha fornito documentazione sufficiente (es. supporti informatici) a confutare le risultanze; 6) le sanzioni sono applicate coerentemente e nei minimi. Con conseguente condanna alle spese di giudizio (liquidate in €2.000).

Norme richiamate

  • Legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 132)

    Le disposizioni su termini di accertamento si applicano ai periodi in corso al 31/12/2016; per periodi precedenti gli avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo salvo raddoppio dei termini in caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per reati previsti dal d.lgs. 74/2000

    La Commissione ha ritenuto che la denuncia penale, presentata entro il termine ordinario, legittima il raddoppio dei termini di accertamento anche se la denuncia è anteriore alla notifica dell'avviso; pertanto gli avvisi notificati nel 2017 per il 2011 risultano tempestivi.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 43, commi 1 e 2)

    Richiamato nella disciplina dei termini di accertamento; applicato insieme alla normativa della Legge di Stabilità per valutare la decorrenza e l'eventuale raddoppio dei termini.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 57, commi 1 e 2)

    Richiamato nella disciplina dei termini e delle presunzioni relative alle fatture e alla loro rilevanza fiscale; citato nel contesto della disciplina transitoria sui termini di accertamento.

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari)

    I reati fiscali previsti da tale decreto, quando sussistono e comportano obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p., determinano il raddoppio dei termini di accertamento come previsto dalla Legge di Stabilità 2015; la Commissione ha ritenuto sussistenti gli elementi che legittimano tale qualifier.

  • Codice di procedura penale (art. 331 c.p.p.)

    Riferimento alla norma che disciplina l'obbligo di denuncia da parte delle autorità in presenza di reati perseguibili d'ufficio; la presentazione della denuncia nei termini ha determinato il raddoppio dei termini di accertamento.

  • Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7)

    L'Ufficio è tenuto a indicare gli elementi essenziali dei documenti su cui fonda l'accertamento; la Commissione ha ritenuto che l'Agenzia abbia assolto tale obbligo tramite il richiamo e il sommario esposto nell'atto, ritenendolo sufficiente.

  • Normativa procesuale tributaria e giurisprudenza circa le "testimonianze"

    La Commissione ha ritenuto ammissibili e utilizzabili le dichiarazioni/attestazioni raccolte nell'ambito del PVC e dalle autorità competenti anche se tali atti non sono trascritti integralmente nell'avviso; la regolarità della raccolta e l'indicazione degli elementi essenziali sono ritenute sufficiente base probatoria.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione finanziaria trasmette/propone denuncia penale nei termini ordinari previsti, ciò può legittimare il raddoppio dei termini di accertamento ai sensi della disciplina transitoria della Legge di Stabilità 2015: verifica tempestività denuncia rispetto alla scadenza ordinaria dei termini.
  • Indizi oggettivi relativi a un fornitore estero (capitale simbolico, assenza di dipendenti, fatturato elevato verso molteplici clienti, operatore unico delegato a molte società, eterogeneità delle prestazioni) possono costituire elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere la natura fittizia delle fatture; tali indizi spostano l'onere probatorio sul contribuente.
  • La qualifica di "amministratore di fatto" si basa su comportamenti di gestione continuativa e sul potere di determinare le scelte gestionali: la mera titolarità di quote o l'esistenza di una posizione professionale collegata alla società possono concorrere a dimostrare l'effettiva dominanza.
  • La conformità agli studi di settore non impedisce in sé un accertamento fondato su ulteriori elementi e indagini: la congruità non è un assoluto schermo contro verifiche che raccolgono elementi sospetti.
  • L'Ufficio può richiamare e sintetizzare le dichiarazioni e i documenti acquisiti in attività istruttoria nell'avviso di accertamento, purché sussistano gli elementi essenziali e la possibilità per il contribuente di prendere conoscenza del contenuto e difendersi; tuttavia, il contribuente deve produrre prove concrete per confutare l'accertamento (es. dati, supporti informatici, contratti, pagamenti effettivi).
  • In presenza di società strumentali, è necessario dimostrare concretamente che le fatture rispecchiano prestazioni effettive e che i compensi non costituiscono compensi occulti al professionista; senza tale prova l'Amministrazione può riassegnare i ricavi al soggetto effettivamente beneficiario.
  • Le sanzioni, se coerenti con l'accertamento e applicate nei minimi, hanno scarse possibilità di essere riformate se le risultanze istruttorie supportano la ricostruzione dell'Ufficio.

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