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Provvedimento

Deliberazione n. 216 del 11/04/2024

Provvedimento dell’11 aprile 2024

Garante Privacy216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure erano finalizzate a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram e a prescriverne, se acquisito in chiaro, la conservazione per soli fini probatori per dodici mesi con modalità idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati. Il provvedimento ha natura di ratifica di un intervento d’urgenza e non contiene una sanzione economica.

Ratifica delle misure urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due determinazioni urgenti adottate il 25 marzo 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento è stato attivato da una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama:

  • l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante la competenza a intervenire in caso di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito;
  • il termine di 48 ore previsto dalla medesima norma per la decisione dell’Autorità;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare misure urgenti per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica del Garante.

Segnalazione e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con l’ambito applicativo dell’art. 144-bis del Codice, presupposto per l’adozione delle misure urgenti.

Misure urgenti adottate il 25 marzo 2024

Con le determinazioni nn. 128 e 129 del 25 marzo 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l’obbligo di adottare misure tali da impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva al Garante delle misure di conservazione adottate.

Esito del procedimento

Il Garante, esaminata la documentazione e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati in via d’urgenza. Il provvedimento non contiene una contestazione sanzionatoria né la quantificazione di una sanzione amministrativa, ma conferma le misure di prevenzione della diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Origine del procedimento e base normativa

Il procedimento nasce da una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, norma che attribuisce al Garante competenza sulle ipotesi di possibile diffusione non consensuale, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Il Garante richiama anche il meccanismo decisionale entro 48 ore previsto dalla stessa disposizione e il potere d’urgenza attribuito al dirigente dall’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019.

Misure urgenti adottate dal dirigente

Con le determinazioni nn. 128 e 129 del 25 marzo 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Le misure erano trasmesse in formato hash, a tutela della riservatezza e per limitarne la circolazione.

Prescrizione di conservazione a fini probatori

Alle medesime società è stata prescritta anche la conservazione di eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità delle modalità adottate.

Ratifica del Garante

Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza adottati il 25 marzo 2024. Il provvedimento conferma quindi la legittimità dell’intervento urgente volto a prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatopubblica amministrazione

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