Cassazione Civile, Ordinanza n. 17967/2026 del 04/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento catastale con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato il classamento di impianti fotovoltaici ubicati su terreni agricoli nel Comune di Offida, riclassificando gli immobili da E/3 a D/1. I giudizi di merito erano stati promossi separatamente da alcuni dei soggetti interessati: da un lato una società comproprietaria dell’impianto; dall’altro altre società e una persona fisica, in qualità di titolare di diritti reali sul cespite o ex socia di società cancellata. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi, ritenendo nullo l’avviso per difetto di motivazione; in appello la decisione era stata riformata, con accoglimento dei gravami dell’Ufficio. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) nullità del procedimento e della sentenza per violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario, poiché nei giudizi non era stato integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari/titolari di diritti reali; 2) violazione dell’art. 57 del d.lgs. 546/1992 per asserita erronea qualificazione come nuove di deduzioni sviluppate in memoria; 3) violazione dell’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, reputato fondato su un mero rinvio a una risoluzione dell’Agenzia del Territorio non trascritta; 4) violazione delle norme catastali per non avere il giudice considerato la rendita proposta dal contribuente in assenza di DOCFA.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo dei ricorsi riuniti, rilevando la violazione del litisconsorzio necessario nei giudizi relativi al classamento catastale di immobili in comproprietà o gravati da diritti reali concorrenti. Ha affermato che l’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile cointestato o comunque riferibile a più soggetti impone la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, perché non è ammissibile che sul medesimo bene si formino decisioni potenzialmente difformi quanto alla sua natura catastale. Poiché nei giudizi di merito il contraddittorio non era stato integrato nei confronti dei soggetti pretermessi e il vizio non era stato sanato né in primo grado né in appello, l’intero processo è risultato viziato. La Corte ha quindi cassato le sentenze impugnate con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio previa integrazione del contraddittorio e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 377, comma 2, c.p.c.
rinuncia ai termini ex art. 377 comma 2 c.p.c.
La rinuncia ai termini è stata utilizzata per consentire la trattazione congiunta dei due procedimenti in camera di consiglio.
art. 274 c.p.c.
È stata disposta la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva, avendo ad oggetto il medesimo avviso di accertamento catastale.
artt. 101 e 102 c.p.c.
Richiamati dai ricorrenti a sostegno della censura di violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario.
artt. 14 e 29 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norme del processo tributario richiamate in tema di integrazione del contraddittorio e gestione del litisconsorzio necessario.
art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta erronea declaratoria di novità di alcune argomentazioni svolte in memoria.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
Richiamato per censurare l’asserita insufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento catastale.
artt. 3 e 20 R.D.L. n. 652 del 1939
Richiamati insieme alle norme regolamentari catastali per contestare la valutazione della rendita e il classamento.
art. 56 D.P.R. 1142 del 1949
Richiamato dai ricorrenti in tema di classamento e determinazione catastale.
art. 1 D.M. n. 701 del 1994
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità della variazione di classamento tramite DOCFA.
art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte richiama l’eventuale ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per affermare che, ove il vizio non sia stato rilevato in primo grado né in appello, il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice.
art. 383, comma 3, c.p.c.
Indica il potere/dovere della Cassazione di cassare con rinvio al primo giudice quando il processo sia viziato da difetto di litisconsorzio necessario.
Massime di principio
- Nel contenzioso catastale relativo a immobili in comproprietà o comunque riferibili a più titolari di diritti reali concorrenti, l’impugnazione del classamento richiede la partecipazione di tutti i soggetti interessati, configurandosi un litisconsorzio necessario.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, se non sanata nei gradi di merito, vizia l’intero processo e impone la cassazione delle sentenze con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio.
- Quando il vizio di litisconsorzio necessario è rilevabile dagli atti, la Corte di cassazione può rilevarlo anche d’ufficio; gli altri motivi di ricorso restano assorbiti una volta accolto quello decisivo.
- Nel giudizio tributario, la presenza di giudizi separati sul medesimo atto impositivo non esclude la necessità del contraddittorio integrale, poiché non sono ammissibili decisioni potenzialmente divergenti sulla natura catastale dello stesso bene.
- Nei giudizi in cui il classamento catastale incide unitariamente sulla qualificazione del bene, la tutela processuale deve essere strutturata in modo da garantire un’unica decisione coerente nei confronti di tutti i titolari del rapporto reale coinvolto.
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