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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12476C n. 30361 del 02/11/2022

MARBLES/IRIDEOS - STACK EMEA OMESSA RISPOSTA A RFI

AGCMC12476C

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nell’ambito della valutazione dell’operazione di concentrazione C12476 – MARBLES/IRIDEOS, l’AGCM ha richiesto a Stack EMEA – Italy S.r.l. informazioni utili con comunicazione del 20 settembre 2022, fissando il termine del 3 ottobre, e ha successivamente inviato un sollecito il 4 ottobre, con nuovo termine dell’8 ottobre. Nonostante la regolare consegna degli atti, la società non ha fornito alcun riscontro. L’Autorità ha contestato la violazione dell’articolo 16-bis, comma 2, della legge n. 287/1990 e ha avviato il procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 14, comma 5.

Procedimento sanzionatorio nei confronti di Stack EMEA – Italy S.r.l. per omessa risposta a richieste di informazioni nell’operazione MARBLES/IRIDEOS; avvio del procedimento per l’eventuale sanzione pecuniaria

Contestazione a Stack EMEA – Italy S.r.l. per omessa risposta nell’operazione MARBLES/IRIDEOS

Il provvedimento riguarda l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Stack EMEA – Italy S.r.l. per non aver risposto a una richiesta di informazioni dell’AGCM formulata nell’ambito della valutazione dell’operazione di concentrazione C12476 – MARBLES/IRIDEOS. Non si tratta della decisione finale sull’operazione di concentrazione, ma di un distinto procedimento concernente l’adempimento degli obblighi informativi verso l’Autorità.

Contesto e poteri dell’Autorità

L’AGCM ha richiamato l’articolo 16-bis, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che le consente, ai fini dell’esercizio dei poteri in materia di controllo delle concentrazioni, di richiedere in ogni momento a imprese ed enti informazioni e documenti utili. Il comma 2 dello stesso articolo prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 14, comma 5, in caso di rifiuto od omissione, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o esibire i documenti richiesti, nonché in caso di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti.

Richiesta di informazioni e sollecito

La Direzione competente ha inviato a Stack EMEA – Italy S.r.l. una richiesta di informazioni in data 20 settembre 2022, fissando al 3 ottobre 2022 il termine per la risposta e richiamando espressamente il regime sanzionatorio previsto dagli articoli 16-bis, comma 2, e 14, comma 5, della legge n. 287/1990.

Poiché entro tale termine non risultava pervenuta alcuna risposta o comunicazione, l’Autorità ha trasmesso una lettera di sollecito il 4 ottobre 2022. Il sollecito rilevava l’assenza di riscontro, assegnava un nuovo termine all’8 ottobre 2022 e richiamava nuovamente le conseguenze sanzionatorie della mancata risposta.

Condotta contestata

Secondo quanto accertato nel provvedimento, la richiesta originaria e il successivo sollecito erano stati regolarmente recapitati, come attestato dalle notifiche di consegna. Nonostante ciò, alla data dell’8 ottobre 2022 non risultava pervenuto alcun riscontro da parte della società, né alla richiesta del 20 settembre né al sollecito del 4 ottobre; l’Autorità ha inoltre rilevato che neppure successivamente era stata ricevuta una risposta.

Tali circostanze sono state ritenute idonee a configurare un’omessa risposta ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2, della legge n. 287/1990. Il provvedimento non accerta ancora in via definitiva l’assenza di un giustificato motivo né determina l’importo della sanzione, ma formalizza la contestazione e apre la fase procedimentale destinata a verificarne i presupposti.

Base normativa e possibile sanzione

L’Autorità ha contestato a Stack EMEA – Italy S.r.l. la violazione dell’articolo 16-bis, comma 2, della legge n. 287/1990 e ha disposto l’avvio del procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione prevista da tale disposizione in combinato disposto con l’articolo 14, comma 5, della medesima legge.

L’articolo 14, comma 5, consente l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1% del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l’esercizio precedente nei confronti delle imprese che, dolosamente o per colpa, non forniscono le informazioni entro il termine stabilito oppure forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. Il provvedimento non indica, in questa fase, né il fatturato rilevante né l’ammontare della sanzione eventualmente applicabile.

Esito del provvedimento e fase successiva

L’AGCM ha quindi:

  • contestato a Stack EMEA – Italy S.r.l. la violazione dell’articolo 16-bis, comma 2, della legge n. 287/1990;
  • avviato il procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria;
  • nominato quale responsabile del procedimento la dott.ssa Livia Calabrese;
  • disposto la possibilità per i rappresentanti legali o delegati della società di prendere visione degli atti presso la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza.

Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 689/1981, gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il testo non contiene una decisione finale sull’irrogazione della sanzione.

Punti principali

Contesto dell’intervento

La richiesta di informazioni era funzionale all’acquisizione di elementi utili per la valutazione dell’operazione di concentrazione C12476 – MARBLES/IRIDEOS e all’esercizio dei poteri dell’Autorità in materia di controllo delle concentrazioni.

Richieste e mancato riscontro

La richiesta del 20 settembre 2022 prevedeva il termine del 3 ottobre 2022. Dopo l’assenza di risposta, l’AGCM ha inviato un sollecito il 4 ottobre, assegnando un nuovo termine all’8 ottobre. Entrambe le comunicazioni risultavano regolarmente recapitate, ma Stack EMEA – Italy S.r.l. non ha fornito alcun riscontro.

Base normativa

L’AGCM ha applicato l’articolo 16-bis, commi 1 e 2, della legge n. 287/1990, che consente di richiedere informazioni e documenti nell’ambito del controllo delle concentrazioni e assoggetta alla sanzione dell’articolo 14, comma 5, chi ometta senza giustificato motivo di rispondere.

Esito procedurale

L’Autorità ha contestato formalmente a Stack EMEA – Italy S.r.l. la violazione dell’articolo 16-bis, comma 2, e ha avviato il procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, potenzialmente fino all’1% del fatturato totale mondiale realizzato nell’esercizio precedente.

Garanzie procedimentali

La società può accedere agli atti, presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentita entro trenta giorni dalla notifica, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 689/1981. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazionirichiesta di informazioniomessa rispostasanzioni amministrative pecuniarie

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