Cassazione Penale, Ordinanza n. 16229/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato non è stata riformata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge in relazione alla configurabilità dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo che le frasi pronunciate non avessero idoneità minatoria e dunque non potessero integrare la fattispecie contestata. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproduceva un profilo già esaminato e respinto dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti, logici e puntuali.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato per cui vi era stata condanna; la Corte non ne ridefinisce il contenuto, ma prende atto della sua applicazione in relazione alla condotta contestata.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando il motivo di ricorso in cassazione si limita a riproporre una censura già esaminata e motivatamente disattesa dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la ratio della decisione impugnata, il ricorso è inammissibile.
- In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la verifica dell'idoneità minatoria delle frasi o della condotta contestata attiene alla concreta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e può essere validamente valutata dal giudice di merito con motivazione logica e puntuale.
- La Corte di cassazione non interviene a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione impugnata risulti adeguata e immune da vizi logico-giuridici rilevanti in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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