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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4261/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la condanna di Ryanair al pagamento della compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004 e al rimborso del prezzo del pacchetto turistico per la cancellazione del volo Bari - Parigi del 15/12/2017. Ryanair ha giustificato la cancellazione con uno sciopero dei controllori di volo ENAV (evento esterno). In primo e secondo grado i giudici hanno ritenuto lo sciopero circostanza eccezionale esonerativa della responsabilità di Ryanair e hanno escluso la responsabilità della compagnia per il pacchetto turistico, ritenendo che Ryanair avesse venduto soltanto il trasporto aereo e avesse già rimborsato i biglietti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo dei ricorrenti relativo alla carenza motivazionale dell'appello circa la qualificazione dello sciopero come "circostanza eccezionale". La Corte ha ricordato l'orientamento della Corte di Giustizia UE: lo sciopero di soggetti terzi (es. controllori di volo) può costituire circostanza eccezionale, ma la compagnia deve dimostrare concretamente che non esisteva alcun margine operativo residuo per ridurre o evitare i disagi (reperibilità di soluzioni alternative, riprogrammazione, offerte di voli alternativi, ecc.). Nel caso di specie il giudice d'appello si era limitato ad affermare in termini generali che lo sciopero era esterno e inevitabile, senza analizzare e documentare l'effettiva impossibilità di intervento da parte della compagnia; per tale ragione la Cassazione ha disposto la cassazione della decisione impugnata (quantomeno nella parte motivazionale relativa all'eccezionalità) e la rimessione per nuovo esame conformemente ai principi indicati. I secondi e terzo motivi (sulla qualificazione di Ryanair come organizzatore del pacchetto turistico e sulla contestazione del rimborso dei biglietti) sono stati ritenuti inammissibili per carenza di puntuale allegazione documentale prevista dall'art. 366 n.6 c.p.c. e per essere, in sostanza, ricadenti in valutazioni di merito riservate al giudice di merito.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 261/2004

    "in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati [...] spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7 a meno che: 1) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima... oppure 2) ... oppure 3) ..." (art. 5, par. 1)

    Il regolamento pone il diritto alla compensazione salvo alcune eccezioni; l'art. 5 par. 3 esonera il vettore se la cancellazione è dovuta a "circostanze eccezionali" che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure del caso; l'onere della prova circa l'informazione ai passeggeri grava sul vettore (art. 5 par. 4). La Corte di Cassazione richiama la giurisprudenza CJEU che interpreta la nozione di "circostanze eccezionali" in modo restrittivo e case-by-case.

  • Convenzione di Montreal

    Citata come riferimento relativo alla responsabilità del vettore in materia di trasporto aereo; nel contesto il giudice ha considerato la normativa comunitaria (Reg. 261/2004) centrale per la compensazione pecuniaria.

  • Articoli del Codice di Procedura Civile (c.p.c.)

    Sono richiamati artt. 112, 115, 116 e 132 n.4 c.p.c. in relazione ai requisiti motivazionali delle decisioni; art. 366 n.6 c.p.c. (obbligo di allegazione dei documenti in cassazione) è applicato per dichiarare inammissibili i motivi che non producono gli atti a fondamento; art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. richiamati in relazione ai limiti della sindacabilità delle questioni di fatto e dell'interpretazione contrattuale in sede di legittimità.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

    Sono richiamate pronunce (es. Germanwings C‑501/17; Airhelp C‑28/20; Finnair C‑22/11; Wallentin‑Hermann C‑549/07) che chiariscono: a) la nozione di "circostanze eccezionali" va interpretata restrittivamente; b) scioperi di terzi (controllori di volo, personale aeroportuale) possono costituire circostanze eccezionali se esterne e fuori dal controllo del vettore; c) lo sciopero interno del vettore non è normalmente eccezionale, salvo che derivi da cause che solo le autorità pubbliche possono risolvere; d) il vettore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli e di aver utilizzato tutte le risorse disponibili per evitare la cancellazione.

Massime di principio

  • La semplice declaratoria di uno sciopero esterno (es. controllori di volo) non è di per sé sufficiente per esonerare il vettore dall'obbligo di compensazione: il vettore deve dimostrare, concretamente e documentatamente, che non esisteva alcuna possibilità residua di intervenire per evitare la cancellazione o per ridurne gli effetti (rebooking, voli alternativi, soluzioni di trasporto equivalenti, riprogrammazione nelle finestre non interessate dallo sciopero).
  • Gli scioperi del personale interno alla compagnia sono generalmente qualificati come eventi 'interni' e non costituiscono circostanze eccezionali salvo casi particolari in cui le rivendicazioni possono essere soddisfatte solo da autorità pubbliche (quindi sfuggono al controllo del vettore).
  • In sede di giudizio di merito il giudice deve motivare analiticamente e valutare caso per caso l'esistenza di circostanze eccezionali, esplicitando quali misure concrete il vettore avrebbe potuto adottare e perché tali misure erano impraticabili; una motivazione generica è insufficiente e può determinare l'annullamento della decisione in Cassazione.
  • In Cassazione le doglianze che vertono su fatti o su documenti devono essere corredate dalla produzione puntuale degli atti processuali (art. 366 n.6 c.p.c.): l'omessa allegazione rende i motivi inammissibili.
  • Quando si tratta di pacchetti turistici occorre documentare chiaramente la qualifica contrattuale della compagnia (organizzatore vs. mero vettore) e conservare e produrre tutta la documentazione (contratti, evidenze di vendita, comunicazioni di rimborso) fin dalle fasi di merito, perché la Cassazione non è sede per nuove valutazioni probatorie.

Testo integrale

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