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Ordinanza

Ordinanza n. 452/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione ARERA 29/11/2022, n. 628/2022/E/EEL recante “adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società Eroga Energia s.r.l. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica” notificata in data 02/12/2022; - dell'atto di quantificazione degli importi oggetto del provvedimento prescrittivo a carico di Eroga Energia s.r.l. e della correlata fattura n. 2202033321 trasmessa in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate il 15/12/2022, per un importo pari a € 38.639,85; - della deliberazione ARERA 25/05/2021, n. 217/2021/E/EEL recante “Avvio di procedimenti per l'ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica” e della relativa Tabella 1; - della nota ARERA del 29 luglio 2021, trasmessa alla ricorrente in pari data, recante la comunicazione delle risultanze istruttorie; - di ogni altro atto, antecedente o susseguente, comunque connesso ai provvedimenti impugnati, ancorché sconosciuto all'odierna ricorrente, ivi comprese le delibere ARERA di rettifica dell'errore materiale e di posticipo del termine di conclusione del procedimento.

Giustizia amministrativa202301763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA recante un provvedimento prescrittivo nei confronti della società, connessi atti di quantificazione e fattura, nonché gli atti del procedimento di ottemperanza relativo a strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione ARERA del 29 novembre 2022, n. 628/2022/E/EEL, adottata in ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato in materia di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica, unitamente all'atto di quantificazione dell'importo prescritto e alla fattura di € 38.639,85, nonché agli atti presupposti del procedimento, inclusa la deliberazione di avvio, la relativa tabella, la comunicazione delle risultanze istruttorie e gli ulteriori atti connessi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente. Nella fase interlocutoria, il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione di merito, l'aggiornamento della situazione di fatto e di diritto, l'indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto ad ARERA chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti controversi, sulle eventuali sopravvenienze e sugli atti rilevanti per la permanenza dell'interesse o per l'esito del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso nel merito. Ha disposto incombenti istruttori, ai sensi degli artt. 63, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a., imponendo alla società ricorrente e ad ARERA di depositare entro il 20 maggio 2026, nelle forme del processo amministrativo telematico, le informazioni e i documenti richiesti. La ricorrente deve precisare motivatamente se persiste l'interesse alla decisione, aggiornare la vicenda e indicare l'eventuale necessità di istruttoria; ARERA deve fornire chiarimenti documentati sulle sopravvenienze e sugli eventuali atti incidenti sull'interesse o sull'esito della causa. L'ordinanza avverte che il mancato adempimento della ricorrente alla richiesta relativa alla permanenza dell'interesse potrà essere valutato come comportamento processuale implicitamente e inequivocabilmente indicativo del disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Nessuna statuizione definitiva è adottata sull'annullamento degli atti impugnati né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base per la richiesta di chiarimenti e l'acquisizione degli elementi istruttori necessari alla decisione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibile valutazione del comportamento processuale della parte ai fini della decisione e della verifica dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il mancato adempimento alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse può essere valutato ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato nel quadro delle disposizioni applicabili all'ordinanza e alla trattazione della causa.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione controversa, la parte deve adempiere specificamente entro il termine assegnato, indicando anche eventuali sopravvenienze e necessità istruttorie.
  • L'inerzia della parte previamente sollecitata a dichiarare la persistenza dell'interesse alla decisione può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di una controversia non ancora definita, il giudice amministrativo può richiedere alle parti aggiornamenti documentati sui fatti e sugli atti sopravvenuti quando tali elementi siano necessari per verificare l'attualità dell'interesse e la concreta utilità della pronuncia di merito.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Istruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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